24.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/19
Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione
(Causa C-461/16 P)
(2016/C 392/23)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. (rappresentanti: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, abogados)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 nelle cause da T-426/10 a T-429/10 e, in particolare, nella causa T-426/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione europea;
—
condannare la Commissione europea alle spese, sia nel presente giudizio che nel giudizio dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
Sulla successione della MRT
1.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto consistente nell’applicazione di un parametro giuridico erroneo quando ha valutato la successione di imprese e, in particolare, la successione della MRT alla Trenzas y Cables.
2.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella qualificazione giuridica dei fatti quando ha considerato che la MRT è responsabile del comportamento della Trenzas y Cables in quanto presumibilmente succeduta alla Trenzas y Cables nel periodo compreso tra il 10 giugno 1993 e il 19 ottobre 1996.
3.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente in un difetto di motivazione, quando ha respinto gli argomenti dedotti dalla ricorrente in merito alla doppia imputazione.
Sugli elementi aggiuntivi
4.
Il Tribunale, oltre ad aver commesso un errore di diritto nell’applicazione del parametro giuridico adeguato, è incorso in un difetto di motivazione poiché non ha spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni giurate dei direttori generali della Trenzas y Cables fatte valere dalla MRT sarebbero inconsistenti.
5.
Il Tribunale ha erroneamente qualificato i fatti, segnatamente, le impressioni dei concorrenti, quando ha considerato che tali impressioni costituiscono un indizio aggiuntivo, e come tale giuridicamente rilevante, al fine di dimostrare l’esistenza di un’unità economica costituita dalla Trenzas y Cables, dalla GSW e dalle imprese controllate da quest’ultima. Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nello sviamento dei fatti e degli elementi di prova relativi alla percezione dei concorrenti.
6.
Il Tribunale ha qualificato erroneamente i fatti, segnatamente, le sovrapposizioni di personale tra la Trenzas y Cables, la GSW e le imprese da quest’ultima controllate, quando ha considerato che tali sovrapposizioni costituiscono un indizio aggiuntivo e, pertanto, giuridicamente rilevante, ai fini della dimostrazione che le imprese controllate dalla GSW non sono autonome rispetto alla società madre.
7.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella qualificazione di determinati fatti, segnatamente, la riunione che si è tenuta tra la Trenzas y Cables e un concorrente, quando ha considerato che tale riunione costituisce un indizio aggiuntivo ai fini della dimostrazione che la Trenzas y Cables, a cui sarebbe succeduta la MRT, il che non è, fa parte di un’unità economica, di cui la GSW costituisce la società madre.
Sugli elementi apportati per superare la presunzione
8.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, ha violato i suoi obblighi in materia di controllo giurisdizionale là dove ha respinto l’argomento dedotto dalla ricorrente secondo cui essa non apparteneva a un’unità economica formata dalla Trenzas y Cables, dalla GSW e dalle imprese da quest’ultima controllate, senza neppure effettuare un esame nel merito degli elementi di prova presentati al fine di superare l’affermata presunzione di esercizio di influenza determinante.
9.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nella violazione dei diritti quando ha considerato che la Commissione, avendo fondato la sua valutazione della capacità contributiva della ricorrente su fatti da essa apportati e conosciuti, aveva rispettato il diritto della ricorrente al contraddittorio.
10.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, non ha esercitato nel rispetto del diritto le sue competenze in materia di controllo giurisdizionale. Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nella violazione del dovere di motivazione. In ultimo, ed in ogni caso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nello sviamento dei fatti e degli elementi di prova relativi alla possibilità della ricorrente di ottenere finanziamenti esterni.
11.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, ha violato il suo dovere di effettuare un controllo di piena giurisdizione quando ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito alla Commissione le informazioni necessarie per valutare l’importanza del patrimonio dei suoi azionisti. Inoltre, il Tribunale è incorso in un difetto di motivazione in quanto non ha spiegato le ragioni in base alle quali le relazioni di Deloitte fatte valere da tale parte non rappresenterebbero alcun principio di prova.
Full & Egal Universal Law Academy