5.12.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 454/15
Impugnazione proposta il 24 agosto 2016 dalla Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 giugno 2016, causa T-789/14, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-471/16 P)
(2016/C 454/29)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (rappresentanti: O. Spuhler und M. Geitz, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Meissen Keramik GmbH
Conclusioni del ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 giugno 2016, causa T-789/14, e la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale del 29 settembre 2014, procedimenti R 1182/2013-4 e R 1245/2013-4;
—
in via subordinata, annullare la citata sentenza del Tribunale dell’Unione europea e rinviare la causa dinanzi a quest’ultimo;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
1.
La ricorrente lamenta con la presente impugnazione che il Tribunale nella decisione impugnata ha commesso diverse violazioni del trattato sull’Unione europea (TUE) e del regolamento sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009») (1).
2.
Innanzitutto, la ricorrente deduce una violazione del diritto a un equo processo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali. Il Tribunale non ha preso in considerazione la documentazione presentata in sede di ricorso. Tale documentazione ha solo integrato i precedenti elementi di fatto e di diritto. Il Tribunale non ha nemmeno motivato tale mancata considerazione, ma ha soltanto riprodotto una formulazione stereotipata di un’altra sentenza, che non è pertinente nel caso in esame.
3.
In tal modo, il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente a un equo processo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali.
4.
Inoltre, la ricorrente lamenta una violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 per snaturamento dei fatti. Il Tribunale motiva tra l’altro la propria decisione adducendo che taluni prodotti non erano asseritamente menzionati nei documenti diretti a provare l’uso del marchio. Vero è, invece, che tali elementi sono menzionati nei documenti diretti a provare l’uso del marchio.
5.
Il Tribunale altera perciò il fondamento fattuale del procedimento e viola dunque l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
6.
Inoltre, la ricorrente lamenta una violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale fonda la propria decisione sul fatto che il marchio Meissen® costituisce un’indicazione di provenienza geografica. Il marchio Meissen® è stato registrato dal convenuto in conformità all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 sulla base dell’acquisito carattere distintivo. Perciò, il convenuto ha constatato in maniera definitiva proprio che detto marchio Meissen® non costituisce un’indicazione di provenienza geografica, bensì un’indicazione di origine commerciale.
7.
Attraverso la registrazione del marchio Meissen® in virtù dell’acquisito carattere distintivo, il convenuto ha conferito a tale marchio una tutela in conformità all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale classifica il marchio Meissen® come mera indicazione di provenienza geografica, privando così nuovamente, di fatto, il marchio Meissen® della sua tutela.
8.
D’altronde la ricorrente lamenta una violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale nega l’applicazione della tutela della notorietà in conformità all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, in quanto non vi è somiglianza fra i prodotti e i servizi contrapposti. Come si evince dall’esplicito tenore letterario dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non è necessario che sussista una somiglianza fra i prodotti e fra i servizi. Di conseguenza, il Tribunale trasforma con la propria decisione l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 nel suo opposto.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario; GU L 78, pag. 1