14.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 419/32
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 6 settembre 2016 –Zsolt Sziber/ERSTE Bank Hungary Zrt
(Causa C-483/16)
(2016/C 419/43)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti
Ricorrente: Zsolt Sziber
Convenuta: ERSTE Bank Hungary Zrt.
Questioni pregiudiziali
1)
Se le seguenti norme del diritto dell’Unione, ossia l’articolo 129A, paragrafi 1 e 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato di Roma), in combinato disposto con il paragrafo 3 del medesimo articolo, l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 2), l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), in combinato disposto con l’articolo 8 della medesima direttiva, e il considerando 47 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (2), debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale (e alla relativa applicazione) che prevede requisiti aggiuntivi a detrimento di quella parte processuale (ricorrente o convenuto) che, tra il 1o maggio 2004 e il 26 luglio 2014, abbia stipulato un contratto di credito, in qualità di consumatore, in cui si includa una clausola contrattuale abusiva che consente un incremento unilaterale degli interessi, delle spese o delle commissioni o una clausola contrattuale abusiva relativa alla differenza tra il corso di acquisto e il corso di vendita per il fatto che, in forza di tali requisiti aggiuntivi, affinché possano essere fatti valere dinanzi agli organi giurisdizionali i diritti connessi all’invalidità dei menzionati contratti conclusi con i consumatori e, in particolare, affinché l’autorità giurisdizionale possa pronunciarsi sul merito della controversia, è richiesta la presentazione di un atto processuale civile (ad esempio, in particolare, un atto di ricorso, una modifica dell’atto di ricorso o un’eccezione di invalidità fatta valere dal convenuto — contro la condanna del consumatore — o una modifica di tale eccezione, una domanda riconvenzionale del convenuto o una modifica di tale domanda riconvenzionale) che deve avere obbligatoriamente un determinato contenuto, mentre qualsiasi altra parte processuale che non abbia stipulato un contratto di credito in qualità di consumatore o che, nel corso del medesimo periodo, abbia concluso — in qualità di consumatore — contratti di credito non rientranti nel tipo precedentemente descritto, non è tenuta a presentare un atto avente un contenuto determinato.
2)
Se si debbano interpretare le norme del diritto dell’Unione europea elencate sopra al punto 1 nel senso che queste ultime, indipendentemente da se la Corte risponderà in modo affermativo o negativo alla questione formulata supra al punto 1, più generale rispetto alla questione formulata al punto 2, ostano a che i seguenti requisiti aggiuntivi vincolanti, previsti infra alle lettere da a) a c), siano applicati nei riguardi della parte processuale che ha stipulato, in qualità di consumatore, un contratto di credito come quello previsto al punto 1:
a)
nel procedimento giurisdizionale l’atto (atto di ricorso, modifica dell’atto di ricorso o eccezione di invalidità fatta valere dal convenuto — contro la condanna del consumatore — o modifica di tale eccezione, domanda riconvenzionale del convenuto o modifica di tale domanda riconvenzionale) che deve essere presentato dalla parte processuale (ricorrente o convenuto) che abbia stipulato, in qualità di consumatore, un contratto di credito, del tipo previsto al punto 1, è ricevibile, vale a dire potrà esaminato sotto il profilo del merito, soltanto se in tale atto la parte processuale non conclude esclusivamente che il giudice dichiari l’invalidità parziale o totale dei contratti di credito previsti al punto 1 ma altresì che detto giudice applichi le conseguenze giuridiche dell’invalidità totale, mentre qualsiasi altra parte processuale che non abbia stipulato un contratto di credito in qualità di consumatore o che, nel corso del medesimo periodo, abbia concluso — in qualità di consumatore — contratti di credito non rientranti nel tipo precedentemente descritto, non è tenuta a presentare un atto avente un contenuto determinato;
b)
nel procedimento giurisdizionale l’atto (atto di ricorso, modifica dell’atto di ricorso o eccezione di invalidità fatta valere dal convenuto — contro la condanna del consumatore — o modifica di tale eccezione, domanda riconvenzionale del convenuto o modifica di tale domanda riconvenzionale) che deve essere presentato dalla parte processuale (ricorrente o convenuto) che abbia stipulato, in qualità di consumatore, un contratto di credito, del tipo previsto al punto 1, è ricevibile, vale a dire potrà esaminato sotto il profilo del merito, soltanto se in tale atto la parte processuale non chiede, oltre alle conseguenze giuridiche connesse all’invalidità totale, il ripristino della situazione legale precedente alla conclusione del contratto, mentre qualsiasi altra parte processuale che non abbia stipulato un contratto di credito in qualità di consumatore o che, nel corso del medesimo periodo, abbia concluso — in qualità di consumatore — contratti di credito non rientranti nel tipo precedentemente descritto, non è tenuta a presentare un atto avente un contenuto determinato;
c)
nel procedimento giurisdizionale l’atto (atto di ricorso, modifica dell’atto di ricorso o eccezione di invalidità fatta valere dal convenuto — contro la condanna del consumatore — o modifica di tale eccezione, domanda riconvenzionale del convenuto o modifica di tale domanda riconvenzionale) che deve essere presentato dalla parte processuale (ricorrente o convenuto) che abbia stipulato, in qualità di consumatore, un contratto di credito, del tipo previsto al punto 1, è ricevibile, vale a dire potrà esaminato sotto il profilo del merito, soltanto se tale atto include un rendiconto (definito mediante regole del diritto nazionale) estremamente complicato da un punto di vista matematico — che deve essere effettuato tenendo altresì conto dei criteri di conversione in fiorini ungheresi — relativo al periodo compreso tra l’inizio del rapporto contrattuale e la data di presentazione dell’atto di ricorso, e se tale rendiconto contiene un conteggio dettagliato, articolato in modo che possa essere controllato aritmeticamente, in cui siano indicate le rate scadute previste dal contratto, le mensilità rimborsate dal ricorrente, le mensilità scadute stabilite senza tener conto della clausola invalida, nonché la differenza tra tali valori, e in esso deve altresì risultare il totale dell’importo il cui pagamento è ancora dovuto, nei confronti dell’istituto finanziario, dalla parte processuale che ha concluso in qualità di consumatore un contratto di credito, del tipo previsto al punto 1, o, l’importo che le è stato eventualmente versato in eccesso.
3)
Se si debbano interpretare le disposizioni del diritto dell’Unione europea elencate sopra al punto 1 nel senso che le stesse implicano che la loro violazione, a motivo della previsione dei requisiti supplementari indicati supra (ai punti 1 e 2), determina al contempo una violazione degli articoli 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 2), tenuto conto altresì (in parte, anche, ai punti 1 e 2) del fatto che, in forza delle sentenze del 5 dicembre 2000, Guimont (C-448/98, EU:C:2000:663, punto 23) e del 10 maggio 2012, Duomo Gpa e a. (da C-357/10 a C-359/10, EU:C:2012:283, punto 28), nonché dell’ordinanza del 3 luglio 2014, Tudoran (C-92/14, EU:C:2014:2051, punto 39), il diritto dell’Unione europea in materia di tutela dei consumatori deve essere applicato dai giudici nazionali altresì in situazioni che non presentano elementi transfrontalieri, ossia in situazioni del tutto nazionali, o se si debba considerare che esiste una situazione transfrontaliera per il solo fatto che i contratti di credito previsti supra al punto 1 sono contratti di credito «basati su valute estere».
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
(2) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 2008, L 133, pag. 66).
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