28.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 441/9
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Alicante (Spagna) il 12 settembre 2016 — Bankia S.A./Alfredo Sánchez Martínez e Sandra Sánchez Triviño
(Causa C-486/16)
(2016/C 441/12)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia de Alicante
Parti
Ricorrente: Bankia S.A.
Convenuti: Alfredo Sánchez Martínez e Sandra Sánchez Triviño
Questioni pregiudiziali
1)
Se sia contrario agli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio (1), del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, il fatto che, al momento di decidere sul carattere abusivo di una clausola di esigibilità anticipata come quella contenuta nel contratto controverso, stipulato tra un imprenditore e un consumatore, si tenga conto non solo delle circostanze presenti alla data della conclusione del contratto, ma anche della gravità dell’inadempimento da parte del consumatore nel periodo successivo al perfezionamento dello stesso.
2)
Se sia contrario al principio di effettività previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, il fatto di disporre l’avvio dell’esecuzione sulla base di una clausola di esigibilità anticipata, che è stata dichiarata abusiva con sentenza definitiva nell’ambito di un precedente procedimento di esecuzione ipotecaria, avente le stesse parti e basato sullo stesso contratto di mutuo ipotecario, anche qualora l’ordinamento interno non riconosca alla decisione giudiziaria anteriore autorità di cosa giudicata sostanziale ma, nondimeno, preveda il divieto di avviare un nuovo procedimento di esecuzione sulla base dello stesso titolo esecutivo.
3)
Se, nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria in cui il giudice di primo grado abbia disposto l’improcedibilità dell’esecuzione ipotecaria — in quanto fondata su una clausola di esigibilità anticipata già dichiarata abusiva in un precedente procedimento di esecuzione ipotecaria basato sullo stesso titolo esecutivo e avente le stesse parti -, e in cui la decisione di improcedibilità dell’esecuzione sia stata revocata dal giudice di appello, che ha rimesso la causa al giudice di primo grado perché disponga l’avvio dell’esecuzione, risulti contrario al principio di effettività di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, vincolare il giudice di primo grado alla decisione presa in appello o, invece, se debba interpretarsi il diritto interno nel senso che il giudice di primo grado non è vincolato dalla decisione di secondo grado qualora esista già una decisione giurisdizionale anteriore a carattere definitivo, in cui viene dichiarata nulla la clausola di esigibilità anticipata sulla quale si fonda l’autorizzazione all’esecuzione, con la conseguenza che, in tale caso, si debba nuovamente dichiarare l’irricevibilità della domanda di esecuzione ipotecaria.
(1) GU 1993 L 95 pag. 29.