21.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 428/12
Impugnazione proposta l’11 settembre 2016 dalla Telefónica S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione), del 28 giugno 2016, causa T-216/13, Telefónica/Commissione
(Causa C-487/16 P)
(2016/C 428/13)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Telefónica S.A. (rappresentanti: J. Folguera Crespo e P. Vidal Martínez, abogados)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza, unitamente alla decisione (1), per le ragioni esposte nel secondo motivo, dichiarando l’insussistenza di una restrizione per oggetto nella condotta della Telefónica.
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In subordine, annullare la sentenza per le ragioni esposte nel primo motivo, rinviando la causa al Tribunale affinché proceda all’ammissione della prova testimoniale negata e si pronunci sul merito del ricorso di annullamento della Telefónica dinanzi al Tribunale in considerazione del risultato della prova svolta.
—
In ulteriore subordine e per le ragioni esposte nel terzo motivo:
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annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza;
—
dichiarare la minore gravità della condotta della Telefónica e la presenza delle circostanze attenuanti indicate nel terzo motivo riportato nella presente memoria; e
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determinare la percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda derivante dal riconoscimento di tale minore gravità e dalle circostanze attenuanti indicate, conformemente a quanto esposto in detto motivo.
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Condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla Telefónica nel procedimento dinanzi al Tribunale e nel presente procedimento dinanzi alla Corte.
—
Ammettere la lunghezza della presente memoria, leggermente superiore a quella raccomandata nelle istruzioni pratiche della Corte, in considerazione dell’impatto económico della causa sulla ricorrente nonché della complessità degli argomenti esposti.
Motivi e principali argomenti
1.
Violazione degli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale a causa del rifiuto di procedere all’audizione dei testimoni richiesta. — Il diniego da parte del Tribunale della prova testimoniale richiesta ha privato la Telefónica dei suoi diritti di difesa, in quanto le è stato negato un mezzo di prova essenziale e determinante per conoscere correttamente della causa. L’operato del Tribunale è soggetto a quattro obiezioni fondamentali: (i) l’obiezione della contraddizione teleologica; (ii) l’obiezione della sproporzione nell’onere della prova; (iii) l’obiezione dell’anticipazione del risultato della prova testimoniale; e (iv) l’obiezione dello squilibrio nella ponderazione.
2.
Violazione dell’articolo 101 TFUE derivante dall’errata applicazione della giurisprudenza relativa alle restrizioni per oggetto e dei principi dell’obbligo di motivazione e della presunzione d’innocenza.
In subordine:
3.
Errore nella valutazione della minore gravità della violazione e nella presenza di circostanze attenuanti nella condotta della Telefónica. — La Telefónica ritiene che il Tribunale non abbia preso in considerazione nella sua valutazione fattori supplementari che dimostrano una minore gravità della condotta e che avrebbero dato luogo a una riduzione dell’ammenda ulteriore rispetto a quella già praticata dalla Commissione.
(1) Decisione C(2013)306 final della Commissione, del 23 gennaio 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso COMP/39.839 — Telefónica/Portugal Telecom).
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