9.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 6/26
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portogallo) il 5 ottobre 2016 — Superfoz — Supermercados Lda/Fazenda Pública
(Causa C-519/16)
(2017/C 006/33)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra
Parti
Ricorrente: Superfoz — Supermercados Lda
Convenuta: Fazenda Pública
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 27, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 882/2004 (1), del 29 aprile 2004, o qualsiasi altra norma o principio generale del diritto dell’Unione europea che la Corte di giustizia ritenga applicabile, possa interpretarsi nel senso che osta ad una disposizione nazionale istitutiva di una tassa per il finanziamento di controlli ufficiali di sicurezza alimentare, la quale grava unicamente sui proprietari di negozi al dettaglio nel settore alimentare o misto, senza che tale tributo corrisponda ad alcun controllo ufficiale specifico realizzato a causa o a favore dei detti soggetti passivi.
2)
Se la risposta alla precedente questione sarebbe diversa nel caso in cui, invece di una tassa, venisse previsto il pagamento di un contributo finanziario a favore di un ente pubblico, a carico degli stessi soggetti passivi, e che detto contributo fosse destinato a coprire i costi dei controlli di qualità alimentare, sebbene con l’unico obiettivo di estendere a tutti gli operatori della catena alimentare la responsabilità del finanziamento di tali controlli.
3)
Se l’esenzione di determinati operatori economici da una tassa di sicurezza alimentare che grava unicamente su taluni dettaglianti del settore alimentare o misto (fondamentalmente le grandi imprese di commercio al dettaglio di prodotti alimentari) e che viene destinata a finanziare i costi di esecuzione dei controlli ufficiali nell’ambito della sicurezza alimentare, della protezione e della salute degli animali nonché della protezione dei vegetali e della salute delle piante, costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, nei limiti in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o se, quanto meno, l’esenzione dalla summenzionata tassa faccia parte di un aiuto di Stato soggetto all’obbligo di comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
4)
Se i principi di diritto dell’Unione europea, e in particolare i principi di uguaglianza, di non discriminazione, di concorrenza (incluso il divieto di discriminazione inversa — c.d. «reverse discrimination») e di libertà di impresa, ostino ad una disposizione nazionale che:
a.
impone l’obbligo di pagare la tassa unicamente alle grandi imprese di commercio al dettaglio di prodotti alimentari;
b.
esclude dall’ambito di applicazione della tassa gli esercizi o le microimprese con una superficie di vendita inferiore a 2 000 m2 che non siano integrati in un gruppo o non appartengano ad un’impresa che utilizza una o più insegne e che dispone, a livello nazionale, di una superficie di vendita complessiva uguale o superiore a 6 000 m2.
(1) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU 2004, L 165, pag. 1).