30.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 30/16
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 5 ottobre 2016 — Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter, Carolin Marie Vetter/Germanwings GmbH
(Causa C-521/16)
(2017/C 030/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hannover
Parti
Ricorrenti: Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter, Carolin Marie Vetter
Resistente: Germanwings GmbH
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che l’evitabilità si riferisca unicamente al verificarsi delle circostanze eccezionali ovvero anche alle conseguenze derivanti da tali circostanze eccezionali, vale a dire la cancellazione o il ritardo prolungato.
2)
Qualora la Corte risponda alla prima questione nel senso che l’evitabilità si riferisca al ritardo: se, nel caso in cui le circostanze eccezionali colpiscano l’aeromobile utilizzato nel volo precedente, il vettore aereo operativo debba attivarsi, non appena si verifichino le circostanze eccezionali durante il volo precedente, per reperire un aeromobile sostitutivo, ovvero se possa attendere finché risulti certo che le circostanze eccezionali comporteranno un notevole ritardo del volo successivo.
3)
Qualora la Corte risponda alla prima questione nel senso che l’evitabilità si riferisca al ritardo: se sia irragionevole esigere la prenotazione di un aeromobile noleggiato presso un’altra compagnia («subcharter»), allorché i relativi costi siano all’incirca il triplo rispetto a quelli del volo normalmente effettuato.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).