30.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 30/17
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 17 ottobre 2016 — Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München
(Causa C-529/16)
(2017/C 030/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht München
Parti
Ricorrenti: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH
Resistenti: Hauptzollamt München
Questioni pregiudiziali
1)
Se le disposizioni di cui agli articoli 28 e segg. del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), nel testo modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 (2), consentano di indicare come valore in dogana, mediante applicazione del criterio di ripartizione, un prezzo determinato, in base a comune accordo, in via di compensazione, composto quindi dall’importo inizialmente fatturato e da una rettifica forfettaria compiuta al termine del periodo di fatturazione, a prescindere dal fatto che, al termine del periodo di fatturazione, venga emessa, nei confronti degli interessati, una nota di accredito o di addebito.
2)
In caso affermativo:
Se il valore in dogana possa essere verificato o fissato in base a sistemi semplificati laddove debbano essere riconosciuti gli effetti di adattamenti ex post del prezzo determinato in via di compensazione (sia verso l’alto che verso il basso).
(1) GU L 302, pag. 1.
(2) GU L 311, pag. 17.