9.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 6/30
Ricorso proposto il 25 ottobre 2016 — Commissione europea/Regno di Danimarca
(Causa C-541/16)
(2017/C 006/37)
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Grønfeldt e J. Hottiaux, agenti)
Convenuto: Regno di Danimarca
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 2, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1072/2009 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada;
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condannare il Regno di Danimarca alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione sostiene che l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1072/2009 disciplina esaustivamente l’autorizzazione dei trasportatori ai trasporti di cabotaggio alle condizioni stabilite in tale articolo. Tale disposizione non prevede un numero massimo di luoghi di carico e/o di scarico nel corso dello stesso trasporto di cabotaggio. Il limite di tre trasporti di cabotaggio non significa che un trasporto di cabotaggio debba comportare un determinato numero di luoghi di carico e/o di scarico.
Secondo la normativa danese, un trasporto di cabotaggio può comportare più luoghi di carico oppure più luoghi di scarico, ma non entrambi i tipi di luoghi. La normativa danese impedisce ai trasportatori non residenti di effettuare un trasporto di cabotaggio comportante più luoghi di carico e di scarico, il che costituisce una limitazione delle possibilità per tale impresa di effettuare trasporti di cabotaggio in Danimarca secondo i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1072/2009.
(1) Regolamento (CE) n 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU 2009 L 300, pag. 72).