6.3.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 70/32
Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale nella causa C-561/16
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 22 del 23 gennaio 2017 )
(2017/C 070/42)
La comunicazione alla GU nella causa C-561/16, Saras Energía deve essere letta come segue:
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Saras Energía SA.
Convenuta: Administración del Estado
Altre parti: Endesa SA, Endesa Energía SA, Endesa Energía XXI S.L.U., Viesgo Infraestructuras Energéticas S.L., Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.U., Nexus Energía SA, Nexus Renovables S.L.U., Engie España S.L., Villar Mir Energía S.L., Energya VM Gestión de Energía e Estaciones de Servicio de Guipúzcoa SA.
Questioni pregiudiziali
1)
Se sia compatibile con l’articolo 7, paragrafi 1 e 9, della direttiva 2012/27/UE (1) una normativa di uno Stato membro che stabilisce un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica [la cui forma di] adempimento principale consiste in un contributo finanziario annuale a un fondo nazionale per l’efficienza energetica (Fondo Nacional de Eficiencia Energética), costituito a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva stessa.
2)
Se sia compatibile con gli articoli 7, paragrafo 1, e 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE una normativa nazionale che contempla la possibilità di adempiere gli obblighi di risparmio energetico mediante l’accreditamento del risparmio ottenuto come un’alternativa al versamento di un contributo finanziario a favore di un fondo nazionale per l’efficienza energetica
3)
In caso di risposta affermativa alla questione sub 2), se risulti compatibile con i citati articoli 7, paragrafo 1, e 20, paragrafo 6, della direttiva la previsione di tale possibilità alternativa di adempimento degli obblighi di risparmio energetico, allorché l’esistenza effettiva di quest’ultima dipende dalla circostanza che il governo la attui in via discrezionale mediante regolamento.
E, sempre su questo punto, se la suddetta normativa risulti compatibile nel caso in cui il governo non proceda all’attuazione della citata possibilità alternativa.
4)
Se risulti compatibile con l’articolo 7, paragrafi 1 e 4, della direttiva un regime nazionale che considera come parti soggette agli obblighi di risparmio energetico soltanto le società di vendita di gas e elettricità e i grossisti di prodotti petroliferi e di gas petroliferi liquefatti, e non i distributori di gas e elettricità e i venditori al dettaglio di prodotti petroliferi e di gas petroliferi liquefatti
5)
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se risulti compatibile con i citati paragrafi dell’articolo 7 la designazione come soggetti obbligati delle società di vendita di gas e elettricità e dei grossisti di prodotti petroliferi e di gas petroliferi liquefatti senza individuare i motivi che hanno portato a non includere tra le parti obbligate i distributori di gas e elettricità e i venditori al dettaglio di prodotti petroliferi e di gas petroliferi liquefatti
(1) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
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