20.3.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 86/5
Impugnazione proposta il 7 novembre 2016 dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Sezione Settima) del 9 settembre 2016, causa T-159/15, Puma SE/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-564/16 P)
(2017/C 086/07)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf, D. Botis, agenti)
Altra parte nel procedimento: Puma SE
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia
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annullare integralmente la sentenza impugnata;
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condannare la Puma SE a sopportare le spese sostenute dall’EUIPO.
Motivi e principali argomenti
In primo luogo, il Tribunale ha ignorato la posizione processuale dell’EUIPO e gli obblighi nel procedimento in contradditorio dinanzi all’EUIPO, violando l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento 207/2009 (1) e il principio di buona amministrazione, in quanto ha rilevato che la Puma «aveva debitamente invocato» le tre decisioni precedenti dell’EUIPO allo scopo di adempiere al proprio obbligo di dimostrare la notorietà dei marchi della Puma (regola 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2868/95 (2)). In tal modo, il Tribunale ha ammesso che tale dovere può essere assolto mediante riferimenti generici e imprecisati ai documenti presentati in precedenti procedimenti di opposizione che coinvolgono parti diverse e nei quali l’altra parte nel procedimento in esame non era parte.
Poiché l’EUIPO non può ignorare, ma deve piuttosto rispettare, il diritto dell’altra parte a essere sentita (articolo 75 del regolamento 207/2009), l’affermazione del Tribunale obbliga inevitabilmente l’EUIPO ad assumere un ruolo attivo nel procedimento in contraddittorio. Ciò pregiudica la natura contraddittoria di tali procedimenti, il corrispondente dovere di neutralità dell’EUIPO, così come la buona amministrazione di tali procedimenti.
In secondo luogo, qualificando le precedenti decisioni dell’EUIPO richiamate dalla Puma quali «prassi decisionale» dell’EUIPO, il Tribunale ha ignorato sia la natura contraddittoria dei procedimenti in contraddittorio sia la nozione di «notorietà» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 207/2009. Tale duplice negligenza ha determinato una corrispondente duplice violazione del principio di buona amministrazione.
Da un lato, il prerequisito per la corretta applicazione della giurisprudenza Technopol non è soddisfatto nel presente caso — un procedimento in contraddittorio — poiché la giurisprudenza relativa all’obbligo dell’EUIPO di indagare d’ufficio i fatti rilevanti del caso da decidere riguarda solo i procedimenti inaudita altera parte. Comunque, data l’evidente mancanza di qualunque «prassi decisionale» dell’EUIPO relativamente alla notorietà dei marchi della Puma, non è possibile che sussista l’obbligo di motivare la mancata applicazione, alla situazione nel caso in esame, delle risultanze relative alla notorietà dei marchi della Puma emerse nelle decisioni precedenti.
Dall’altro lato, il Tribunale non poteva, senza violare il principio del contradditorio che disciplina i procedimenti in contraddittorio di cui all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento 207/2009, dedurre dal principio di buona amministrazione un obbligo aggiuntivo in capo alla commissione di ricorso di invitare, d’ufficio, la Puma a presentare prove complementari relative alla presunta notorietà dei suoi marchi Puma.
In terzo luogo, la conclusione del Tribunale riguardante l’obbligo dell’EUIPO di invitare, d’ufficio, la Puma a presentare prove complementari viola altresì l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento 207/2009 (applicabile in forza della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95), che si applica esclusivamente alle deduzioni presentate dalle parti di loro iniziativa.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).
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