23.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 22/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eirinodikeio Lerou (Grecia) il 9 novembre 2016 — Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina
(Causa C-565/16)
(2017/C 022/19)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Eirinodikeio Lerou (Grecia)
Parti nel procedimento principale
Attori: Alessandro Saponaro Kalliopi-Chloi Xylina
Questione pregiudiziale
In un caso in cui è chiesta l’autorizzazione a rinunciare a un’eredità, con domanda di autorizzazione depositata dinanzi a un’autorità giurisdizionale greca dai genitori di un minore con residenza abituale in Italia, se, ai fini della validità di una proroga di competenza ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 (1): a) vi sia accettazione univoca della proroga di competenza da parte dei genitori con il semplice deposito della domanda di autorizzazione dinanzi all’autorità giurisdizionale greca, b) il Pubblico ministero sia una delle parti al procedimento che devono accettare la proroga di competenza al momento del deposito della domanda, considerato che, conformemente alle disposizioni di diritto greco, egli è per legge parte in tale procedimento; c) la proroga di competenza sia nell'interesse del minore, dato che quest’ultimo e i genitori parti attrici hanno residenza abituale in Italia, mentre l’ultimo domicilio del de cuius era, e l’eredità si trova, in Grecia.
(1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (GU 2003, L 338, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy