30.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 30/22
Impugnazione proposta il 17 novembre 2016 dalla Sun Pharmaceutical Industries Ltd, ex Ranbaxy Laboratories Ltd, e dalla Ranbaxy (UK) Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 settembre 2016, causa T-460/13, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, ex Ranbaxy Laboratories Ltd, e Ranbaxy (UK) Ltd/Commissione europea
(Causa C-586/16 P)
(2017/C 030/27)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Sun Pharmaceutical Industries Ltd, ex Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd (rappresentanti: R. Vidal, A. Penny, Solicitors, B. Kennelly QC, Barrister)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-460/13 nella parte che respinge la loro domanda di annullamento della decisione della Commissione europea del 19 giugno 2013 nella causa COMP/39226 — Lundbeck (citalopram), in cui viene dichiarata l’esistenza di un’infrazione per oggetto dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 SEE, nella parte che riguarda le ricorrenti;
—
annullare l’articolo 1, paragrafo 4, della decisione nella parte che riguarda le ricorrenti;
—
annullare l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione nella parte in cui impone ammende alle ricorrenti o, in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda; e
—
condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese relative al procedimento alle ricorrenti e ad ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.
Motivi e principali argomenti
1.
Il Tribunale ha applicato in modo erroneo il criterio per la dimostrazione della violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, «per oggetto» stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea («CGUE»), in Cartes Bancaires/Commissione, C-67/13 P, ECLI: EU:C:2014:2204 (in prosieguo: la sentenza «Cartes Bancaires»). L’accordo tra le ricorrenti e la H. Lundbeck A/A (in prosieguo: la «Lundbeck») che è entrato in vigore il 16 giugno 2002 (in prosieguo: l’«accordo 2») non era per sua natura dannoso per la concorrenza. Il suo scopo consisteva prima facie nel comporre la controversia in materia di brevetti tra le ricorrenti e la Lundbeck. La questione se l’accordo fosse infatti dannoso per la concorrenza richiedeva che la Commissione ne esaminasse gli effetti.
2.
Nel ritenere che vi fosse una materiale «potenziale concorrenza» in atto tra le ricorrenti e la Lundbeck all’epoca dell’accordo, il Tribunale ha snaturato manifestamente gli elementi di prova contenuti nel fascicolo. Era stato richiesto alla Commissione di dimostrare oggettivamente che le ricorrenti avessero una reale concreta possibilità di inserirsi nel mercato in modo economicamente sostenibile. Gli elementi di prova hanno dimostrato che (a) un tale ingresso non costituiva una reale e concreta possibilità, vuoi oggettivamente, vuoi in termini di sostenibilità economica, prima della scadenza dell’accordo, e (b) nell’ambito dei negoziati che hanno condotto all’accordo, le ricorrenti non avevano alcun interesse a essere oneste riguardo alla loro disponibilità a fare ingresso nel mercato e, con l’inganno, hanno indotto la Lundbeck a che acconsentisse a fornire il loro prodotto alle ricorrenti ad un prezzo scontato e a procedere a un pagamento a loro favore. Ciò ha permesso infatti alle ricorrenti di inserirsi nel mercato immediatamente, cosa che fondamentalmente non avrebbero potuto fare altrimenti. Il Tribunale non ha considerato la distinzione chiave tra ricorrenti e gli altri produttori di farmaci generici che hanno concluso l’accordo con la Lundbeck, secondo cui le ricorrenti non avevano alcuna reale e concreta possibilità di ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio durante il periodo di validità dell’accordo.
3.
In ogni caso, non dovrebbe essere applicata alcuna sanzione alle ricorrenti. All’epoca dell’accordo, le linee guida della Commissione non lo consideravano alla stregua di un’infrazione «per oggetto». Si trattava di una fattispecie inedita in cui la Lundbeck trovava prima facie tutela dalla concorrenza in materia di brevetti e barriere regolamentari laddove le ricorrenti avevano infatti migliorato la loro capacità di competere con la Lundbeck su un mercato rilevante, ottenendo forniture scontate del prodotto della Lundbeck che le ricorrenti potevano etichettare come proprio. La sanzione delle ricorrenti non ha considerato la novità della violazione e il ritardo irragionevole della Commissione: la notifica dell’inchiesta avrebbe potuto essere facilmente inviata alle ricorrenti più di cinque anni prima dell’attuale notifica.