30.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 30/24
Ricorso proposto il 21 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-590/16)
(2017/C 030/29)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Flavia Tomat e Aikaterini Kyratsou, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa che consente la messa a disposizione di prodotti petroliferi senza l’applicazione di accise nelle stazioni di servizio della società «Hellenic Duty Free Shops SA» ai valichi di frontiera di Kipoi sul fiume Evros, Kakavia e Euzone, che si trovano tutti in aree confinanti con paesi terzi — nello specifico, rispettivamente con la Turchia, l’Albania e l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia — la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE (1);
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condannare la Repubblica ellenica alle spese.
Motivi e principali argomenti
1.
Secondo il parere motivato del 1o settembre 2014 inviato dalla Commissione alle autorità elleniche, con l’approvazione della messa a disposizione, nelle stazioni di servizio gestite dalla società «Hellenic Duty Free Shops SA», ai valichi di frontiera di Kipoi sul fiume Evros, Kakavia e Euzone, di prodotti petroliferi cui non vengono applicate accise, la Grecia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2008/118 relativa al regime generale delle accise, in quanto non ritiene che tale messa a disposizione costituisca una reale immissione in consumo. La fornitura diretta di combustibile ai veicoli in dette stazioni di servizio costituisce un’immissione in consumo ed è soggetta ad accisa.
2.
I casi di deroga alla norma di principio secondo cui l’imposta diviene esigibile nello Stato membro in cui avviene il consumo, sono espressamente indicati dal legislatore dell’Unione. L’applicazione delle procedure semplificate per l’esportazione in un paese terzo alla messa a disposizione dei prodotti petroliferi soggetti ad accisa è contraria alla direttiva 2008/118, in quanto non rientra nell’ambito di applicazione di una delle sue disposizioni rilevanti.
(1) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 9.