30.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 30/28
Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 dalla National Iranian Tanker Company avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 settembre 2016, causa T-207/15, National Iranian Tanker Company/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-600/16 P)
(2017/C 030/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: National Iranian Tanker Company (rappresentanti: T. de la Mare QC, M. Lester QC, J. Pobjoy, Barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley, C. Murphy, Solicitors)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale, del 14 settembre 2016, causa T-207/15, National Iranian Tanker Company/Consiglio dell’Unione europea;
—
statuire sulla causa e in particolare:
—
annullare la decisione (PESC) 2015/236 del Consiglio, del 12 febbraio 2015 (1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/230 del Consiglio, del 12 febbraio 2015 (2), nella parte in cui si applicano alla ricorrente;
—
in subordine, dichiarare che i) l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010 (3) (come modificata) e ii) l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012 (4) (come modificato), sono inapplicabili laddove si applicano al ricorrente, in quanto illegittimi, e
—
condannare il convenuto alle spese del procedimento di impugnazione e di quello dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la decisione (PESC) 2015/236 del Consiglio, del 12 febbraio 2015 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/230 del Consiglio, del 12 febbraio 2015 non violavano i principi dell’autorità di cosa giudicata, della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di finalità, o il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i criteri di designazione fossero soddisfatti nei confronti della ricorrente.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’ingerenza nei diritti fondamentali della ricorrente fosse proporzionata.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha erroneamente respinto l’argomento della ricorrente, dedotto in subordine, secondo cui un’ampia interpretazione del criterio di designazione avrebbe reso quest’ultimo sproporzionato.
(1) Decisione (PESC) 2015/236 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 39, pag. 18).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/230 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 39, pag. 3).
(3) Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39).
(4) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1).