6.2.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 38/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 28 novembre 2016 — C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-612/16)
(2017/C 038/17)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: C & J Clark International Ltd
Convenuti: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
Questioni pregiudiziali
1)
Se la riscossione del dazio antidumping imposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 (1) della Commissione, del 18 agosto 2016, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 (2) della Commissione, del 13 settembre 2016, (in prosieguo, congiuntamente: i «regolamenti contestati») sia soggetta a termine di prescrizione e, in caso di risposta affermativa, sulla base di quale disposizione.
2)
Se i regolamenti contestati siano invalidi in quanto privi di una valida base giuridica e quindi contrari all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del TUE.
3)
Se i regolamenti contestati siano invalidi in quanto violano l’articolo 266 TFUE omettendo di adottare le misure necessarie per adeguarsi alla sentenza della Corte C&J Clark International nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14.
4)
Se i regolamenti contestati siano invalidi in quanto violano l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 (3) o il principio della certezza del diritto (irretroattività) imponendo un dazio antidumping sulle importazioni di determinate calzature in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam che hanno avuto luogo nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 (4) del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1294/2009 (5) del Consiglio.
5)
Se i regolamenti contestati siano invalidi in quanto violano l’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036 reistituendo un dazio antidumping senza compiere una nuova valutazione dell’interesse dell’Unione.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C 659/13 e C 34/14 (GU L 225, pag. 52).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd. e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C 659/13 e C 34/14 (GU L 245, pag. 16).
(3) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176, pag. 21).
(4) Regolamento del Consiglio (CE) n. 1472/2006, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352, pag. 1).