30.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 30/40
Impugnazione proposta il 28 novembre 2016 da Merck KGaA avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 settembre 2016, causa T-470/13, Merck KGaA/Commissione europea
(Causa C-614/16 P)
(2017/C 030/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Merck KGaA (rappresentanti: B. Bär-Bouyssière, Rechtsanwalt, S. Smith, Solicitor, R. Kreisberger, Barrister, D. Mackersie, Advocate)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Generics (UK) Ltd
Conclusioni delle ricorrenti
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare il primo paragrafo del dispositivo della sentenza;
—
annullare gli articoli 1, paragrafo 1, 2, paragrafo 1, della decisione e gli articoli 3 e 4 nella parte in cui concernono la Merck;
—
in subordine, annullare o ridurre l’ammenda inflitta alla Merck;
—
annullare il secondo paragrafo del dispositivo della sentenza e condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle della Merck per quanto riguarda sia il procedimento di primo grado sia l’impugnazione.
Motivi e principali argomenti
1.
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che gli accordi di transazione in materia di brevetti («ATB»), conclusi tra Generics (UK) («GUK») e Lundbeck, costituivano restrizioni per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE:
i.
In primo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in errore riguardo al criterio giuridico applicabile e al corretto approccio per determinare se gli ATB avessero potuto essere qualificati come restrizioni per oggetto, in particolare alla luce dei principi giuridici enunciati nella sentenza Cartes Bancaires, causa C-67/13 P.
ii.
In secondo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in errore omettendo di esaminare se il testo dei ATB presentasse un grado sufficiente di dannosità.
iii.
In terzo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in errore nel dichiarare che gli ATB presentavano un grado sufficiente di dannosità a motivo del fatto che essi equivalevano ad accordi di esclusione dal mercato.
iv.
In quarto luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in errore nel dichiarare che gli ATB presentavano un grado sufficiente di dannosità in quanto evitano un contenzioso dall’esito incerto.
v.
In quinto luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in errore nel considerare il pagamento alla GUK in virtù degli ATB come uno dei principali elementi di una restrizione per oggetto.
vi.
In sesto luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in errore nel basarsi su considerazioni di ordine fattuale estranee al testo dei ATB per dedurre l’esistenza di una restrizione per oggetto.
vii.
In settimo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in errore nel dichiarare che gli ATB relativi allo SEE andavano oltre l’ambito dei brevetti della Lundbeck.
2.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che GUK e Lundbeck erano potenziali concorrenti alla data della conclusione degli ATB:
viii.
In ottavo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in errore omettendo di esaminare se le otto vie di accesso al mercato previste dalla Commissione fossero economicamente realizzabili, o possibili da un punto di vista pratico, per GUK entro un lasso di tempo sufficientemente breve.
ix.
In nono luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in errore invertendo l’onere della prova relativamente all’esistenza di una potenziale concorrenza.
x.
In decimo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in errore nel dichiarare che la circostanza che le parti abbiano concluso gli ATB era rilevante ai fini dell’esame della concorrenza potenziale.
xi.
In undicesimo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in errore non riconoscendo che l’esame della concorrenza potenziale non poteva essere preso in considerazione nel contesto di un esame «per oggetto».
3.
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel confermare l’ammenda imposta dalla Commissione alla ricorrente:
xii.
In dodicesimo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in errore nel dichiarare che la Commissione era competente a infliggere un’ammenda alla ricorrente o, in subordine, a infliggere un’ammenda più che simbolica.