6.2.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 38/17
Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-219/13, Ferracci/Commissione
(Causa C-624/16 P)
(2017/C 038/23)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Stancanelli, D. Grespan, F. Tomat, agenti)
Altre parti nel procedimento: Pietro Ferracci, Repubblica italiana
Conclusioni
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Annullare la sentenza impugnata nella misura in cui dichiara il ricorso di primo grado ricevibile ai sensi dell’art. 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE;
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Dichiarare il ricorso di primo grado irricevibile ai sensi dell’art. 263, quarto comma, seconda e ultima parte di frase, TFUE e di conseguenza respingerlo integralmente;
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Ordinare che il sig. Ferracci si faccia carico delle spese sostenute dalla Commissione tanto nel procedimento dinanzi al Tribunale che nel corso della presente causa.
Motivi e principali argomenti
Con un unico motivo di ricorso, articolato in tre parti, la Commissione denuncia l’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, per avere il Tribunale giudicato ricevibile il ricorso del ricorrente in primo grado sulla base di tale disposizione. In particolare, il Tribunale è incorso in un errore di diritto per avere ritenuto che l’atto impugnato si configurasse come atto regolamentare, che riguardasse direttamente il ricorrente in primo grado e che non comportasse misure di esecuzione nei confronti del ricorrente stesso.