13.3.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 78/9
Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica slovacca
(Causa C-626/16)
(2017/C 078/13)
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano e A. Tokár, in qualità di agenti)
Convenuta: Repubblica slovacca
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
1.
dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte nella causa C-331/11, Commissione/Slovacchia, con la quale la Corte ha dichiarato che la Repubblica slovacca era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (1), la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
2.
condannare la Repubblica slovacca a versare alla Commissione europea sul conto «risorse proprie dell’Unione europea»:
a)
una penalità di importo pari ad EUR 6 793,80 per ogni giorno di ritardo nell’adozione delle misure necessarie, da parte della Repubblica slovacca, all’esecuzione della sentenza della Corte nella causa C-331/11, Commissione/Slovacchia, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa fino a quella di adozione delle misure necessarie, da parte della Repubblica slovacca, all’esecuzione della medesima sentenza della Corte nella causa C-331/11, Commissione/Slovacchia;
b)
una somma forfettaria dell’importo giornaliero di EUR 743,60, mantenendo un importo minimo complessivo di EUR 939 000, per ogni giorno di ritardo nell’adozione delle misure necessarie, da parte della Repubblica slovacca, all’esecuzione della sentenza della Corte nella causa C-331/11, Commissione/Slovacchia, a partire dal 25 aprile 2013, giorno della pronuncia di detta sentenza:
—
fino alla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, ovvero
—
fino alla data dell’adozione delle misure necessarie, da parte della Repubblica slovacca, all’esecuzione della sentenza della Corte nella causa C-331/11, Commissione/Slovacchia, qualora tale data sia anteriore a quella di pronuncia della sentenza nella presente causa; e
3.
condannare la Repubblica slovacca alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il 25 aprile 2013 la Corte ha pronunciato una sentenza, nella causa C-331/11, Commissione/Slovacchia, con la quale ha statuito che la Repubblica slovacca, avendo permesso il funzionamento della discarica di rifiuti Žilina — Považský Chlmec senza un piano di riassetto della discarica e senza che fosse stata adottata una decisione definitiva sulla questione se detta discarica potesse proseguire nella sua attività in base ad un piano di riassetto approvato, era venuta meno agli obblighi che ad essa incombevano ai sensi dell’articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
La Repubblica slovacca, nel corso della fase precontenziosa, ha dichiarato di volersi conformare alla sentenza della Corte nella causa C-331/11 chiudendo la discarica di rifiuti Žilina — Považský Chlmec e di aver già adottato taluni provvedimenti in tal senso.
Tuttavia la Commissione europea è pervenuta alla conclusione che, nonostante le dichiarazioni della Repubblica slovacca, le misure che l’esecuzione della sentenza della Corte nella causa C-331/11 comporta non sono state ancora adottate. La Commissione europea ha pertanto deciso di proporre un ricorso ai sensi dell’articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU 1999, L 182, pag. 1.