6.2.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 38/18
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio) il 12 dicembre 2016 — X, X/État belge
(Causa C-638/16)
(2017/C 038/24)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil du Contentieux des Étrangers
Parti
Ricorrenti: X, X
Convenuto: État belge
Questioni pregiudiziali
1)
«Se gli “obblighi internazionali” di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (1), si riferiscano all’insieme dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, fra i quali, segnatamente, quelli garantiti dagli articoli 4 e 18, e se essi comprendano anche gli obblighi imposti agli Stati membri in considerazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati.
2)
A.
Tenuto conto della risposta data alla prima questione, se l’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 810/2009 del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, debba essere interpretato nel senso che, fatto salvo il margine di discrezionalità di cui dispone riguardo alla circostanze della causa, lo Stato membro investito di una domanda di visto con validità territoriale limitata è tenuto a rilasciare il visto richiesto, quando sia dimostrato un rischio di violazione dell’articolo 4 e/o dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione o di un altro obbligo internazionale dal quale esso è vincolato.
B.
Se incida sulla risposta a questa questione l’esistenza di collegamenti tra il richiedente e lo Stato membro investito della domanda di visto (ad esempio legami familiari, famiglie d’accoglienza, garanti e sponsor, ecc.)».
(1) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243, pag. 1).