3.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 104/27
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichsthof (Austria) il 19 dicembre 2016 — Peter Valach e a./Waldviertler Sparkasse Bank AG e a.
(Causa C-649/16)
(2017/C 104/40)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichsthof
Parti
Ricorrenti: Peter Valach, Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s., SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., Europa SC BB a.s., Byty A s.r.o.
Convenute: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debba essere interpretato nel senso che un’azione risarcitoria a seguito di un illecito, promossa nei confronti di membri di un comitato di creditori a motivo del loro esercizio illegittimo del voto in merito a un piano di risanamento nell’ambito di una procedura di insolvenza, promossa dai titolari di quote della società debitrice fallita — quali i ricorrenti sub 1. e 2. — e dalle società di progettazione che intrattengono una relazione d’affari con la società debitrice fallita– quali le ricorrenti sub da 3. a 7. –, riguardi lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 e pertanto sia esclusa dall’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento in discussione.
(1) GU L 351, pag. 1.