20.2.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 53/25
Impugnazione proposta il 21 dicembre 2016 da Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e Ecolab Deutschland GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 ottobre 2016, causa T-669/15, Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e Ecolab Deutschland GmbH/Agenzia europea per le sostanze chimiche
(Causa C-663/16 P)
(2017/C 053/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH (rappresentanti: M. Grunchard, avvocato, K. Van Maldegem, avvocato, P. Sellar, Advocate)
Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare l’ordinanza del Tribunale, causa T-669/15; e
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statuire sulla ricevibilità e rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci nel merito;
—
in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci sulla ricevibilità della domanda delle ricorrenti diretta a ottenere l’annullamento dell’atto impugnato; e, se del caso, successivamente, si pronunci nel merito;
—
condannare la convenuta alla totalità delle spese (comprese le spese relative all’eccezione di irricevibilità dinanzi al Tribunale).
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti affermano che il Tribunale ha interpreto e applicato erroneamente il diritto, il che lo ha indotto a commettere un errore di diritto dichiarando irricevibile la domanda delle ricorrenti diretta a ottenere l’annullamento dell’atto impugnato.
In particolare, le ricorrenti affermano che il Tribunale è incorso in una serie di errori nella motivazione e nell’interpretazione del contesto normativo applicabile alla situazione delle ricorrenti. Gli errori di diritto in cui è così incorso il Tribunale sono i seguenti:
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il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente l’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, entrando nel merito della causa;
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il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente l’articolo 130, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Tribunale, omettendo di rinviare la propria decisione sulla ricevibilità a un momento successivo alla completa esposizione delle argomentazioni sul merito.
Inoltre, dichiarando irricevibile la domanda delle ricorrenti, il Tribunale ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti, il loro diritto di accedere alla giustizia e l’obbligo di motivazione, i quali rientrano nei diritti fondamentali della persona e pertanto riflettono i principi generali del diritto dell’Unione europea.
Per tali motivi le ricorrenti chiedono che sia annullata l’ordinanza del Tribunale nella causa T-669/15 e che la Corte statuisca sulla ricevibilità e rinvii la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci nel merito.
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