8.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 144/16
Impugnazione proposta il 29 dicembre 2016 dalla Guccio Gucci SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell'11 ottobre 2016 nella causa T-461/15, Guccio Gucci SpA/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale
(Causa C-675/16 P)
(2017/C 144/21)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Guccio Gucci SpA (rappresentanti: V. Volpi, P. Roncaglia, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale; Guess? IP Holder LP
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente nel corso di tali procedimenti;
—
condannare la Guess alle spese sostenute dalla ricorrente nel corso di tali procedimenti.
Motivi e principali argomenti
1.
Con il presente ricorso, la Guccio Gucci SpA (in prosieguo: la «Gucci» o la «ricorrente») chiede che la Corte di giustizia annulli la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Terza Sezione), nella causa T-461/15 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della Gucci avverso la decisione della quarta commissione di ricorso del 27 maggio 2015, nel procedimento R 2049/2014-44, che ha confermato la decisione della divisione di annullamento del 31 luglio 2014, che ha respinto la sua domanda di dichiarazione di nullità della registrazione del marchio dell’Unione europea n. 5538012, nelle classi 3, 9, 14, 16, 18, 25 e 35 (in prosieguo: il «marchio controverso»), presentata dalla Guess? IP Holder LP (in prosieguo: la «Guess»).
2.
Il presente ricorso è diretto a dimostrare che il Tribunale è incorso in errore nel concludere che i motivi di nullità stabiliti dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 (1) del 26 febbraio 2009 (versione antecedente alla modifica) (in prosieguo: l’«RMC») non si applicano al marchio controverso. In particolare, il Tribunale ha manifestamente snaturato i fatti e gli elementi di prova ad esso sottoposti nella valutazione della somiglianza tra i segni in conflitto e, di conseguenza, ha applicato erroneamente sia l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), che l’articolo 8, paragrafo 5, del RMC; inoltre, esso non ha motivato la sentenza impugnata.
3.
Il Tribunale ha escluso qualsiasi somiglianza tra i marchi in conflitto sulla base dell’ipotesi che il pubblico di riferimento (…) non percepirà nel marchio [controverso] la lettera maiuscola «G», rappresentata dai marchi anteriori, ma piuttosto un motivo ornamentale astratto. Inoltre, data la stilizzazione del segno e il fatto che i suoi elementi sono intrecciati o uniti, esso potrebbe essere percepito sia come una riproduzione di lettere stilizzate, quali la lettera maiuscola «X» o la lettera «e», sia come una combinazione di cifre e di lettere, quali il numero «3» e la lettera «e» (v., in tal senso, il punto 30 della sentenza impugnata). Tale ipotesi costituisce il punto cruciale della sentenza impugnata, che ha portato il Tribunale a escludere qualsiasi somiglianza tra i marchi in conflitto e, di conseguenza, a escludere l’applicabilità al caso di specie dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del RMC.
4.
Tuttavia, l’ipotesi summenzionata è manifestamente erronea. Ciò appare evidente dai documenti depositati nel fascicolo di causa i quali dimostrano chiaramente che il pubblico di riferimento percepisce la lettera maiuscola «G» nel marchio controverso, come risulta da un sondaggio d’opinione sulla percezione del marchio controverso da parte del pubblico presentato dalla Gucci. Tale manifesto snaturamento dei fatti e degli elementi di prova ha influito sulla valutazione del Tribunale del ricorso presentato dalla Gucci: se il Tribunale avesse ammesso che il pubblico di riferimento — o almeno una parte di tale pubblico — avrebbe percepito il marchio controverso come una combinazione di lettere maiuscole «G», esso non avrebbe potuto escludere la somiglianza tra i marchi in conflitto e di conseguenza l’applicabilità sia dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), che dell’articolo 8, paragrafo 5, del RMC.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (versione codificata), GU 2009, L 78, pag. 1.