3.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 104/30
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 27 dicembre 2016 — Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group/Orifarm GmbH
(Causa C-681/16)
(2017/C 104/44)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group
Resistente: Orifarm GmbH
Questioni pregiudiziali
1)
Se il titolare di un certificato protettivo complementare rilasciatogli per la Repubblica federale di Germania (BRD) possa impedire, invocando la disciplina del meccanismo specifico, l’importazione all’interno di detto paese di prodotti provenienti dagli Stati aderenti Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria, Romania, e Croazia (allegato IV, atto di adesione 2003, GU 2003, L 236, pag. 797, modificato in GU 2004, L 126, pag. 4 per Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca; parte I, allegato V, punto 1, dell’atto di adesione del 2005, GU 2005, L 157, pag. 268 per Romania e Bulgaria; allegato IV dell’atto di adesione del 2011, GU 2012, L 112, pag. 60 per la Croazia) nel caso in cui, all’epoca della richiesta del certificato protettivo complementare nella Repubblica federale di Germania, esistessero già negli Stati aderenti regole per l’ottenimento di un corrispondente certificato protettivo complementare, ma il titolare del certificato protettivo rilasciato per la Repubblica federale di Germania non ne abbia fatto richiesta nel rispettivo Stato aderente ovvero il certificato de quo non potesse essergli rilasciato in assenza, nello Stato aderente interessato, di un brevetto di base necessario per il rilascio del certificato protettivo.
2)
Se, ai fini della risposta alla prima questione, rilevi il mero fatto che, all’epoca della domanda di ottenimento del brevetto di base rilasciato per la Repubblica federale di Germania, una corrispondente tutela per effetto di un brevetto di base non potesse essere ottenuta nello Stato aderente, laddove essa potesse essere invece ottenuta al momento della pubblicazione della domanda sottostante al brevetto di base concesso per la Repubblica federale di Germania.
3)
Se il titolare di un certificato protettivo complementare rilasciatogli per la Repubblica federale di Germania (BRD) possa impedire, invocando la disciplina del meccanismo specifico, l’importazione in detto paese di prodotti provenienti dagli Stati aderenti Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria, Romania, e Croazia qualora l’importazione dei prodotti abbia luogo decorso il periodo di durata del certificato protettivo complementare quale fissato nell’originaria decisione di rilascio, ma prima del decorso della proroga di sei mesi del suddetto periodo di durata del certificato protettivo concessagli in base al regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (1).
4)
Se, ai fini della risposta alla terza questione, rilevi, nel caso della Croazia, il fatto che il meccanismo specifico sia entrato in vigore, per effetto dell’adesione di detto paese nel 2013, solo il 26 gennaio 2007 con l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004, diversamente da quanto accaduto per gli altri Stati membri che hanno aderito all’Unione anteriormente a tale data, vale a dire, Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria e Romania.
(1) Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004; GU L 378, pag. 1.