3.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 104/31
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltnugsgericht Köln (Germania) il 27 dicembre 2016 — Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V./Repubblica federale di Germania
(Causa C-683/16)
(2017/C 104/45)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Köln
Parti
Ricorrente: Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V.
Resistente: Repubblica federale di Germania
Questioni pregiudiziali
1)
Se l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), debba essere interpretato nel senso che esso osta a misure di uno Stato membro applicabili alle acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione, che siano necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di tale Stato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2), che interessino pescherecci di altri Stati membri e mediante le quali sia totalmente vietata, nelle aree Natura 2000, la pesca professionale mediante attrezzi da pesca comportanti lo strascico nel fondo, come le reti da posta ancorate («reti da imbrocco e reti da posta impiglianti»).
In particolare:
a)
se l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, debba invece essere interpretato nel senso che la nozione di «misure di conservazione» include i metodi di pesca menzionati nella questione pregiudiziale sub 1);
b)
se l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, debba invece essere interpretato nel senso che la nozione di «pescherecci di altri Stati membri» include anche quei pescherecci di un altro Stato membro che viaggino battendo bandiera dello Stato membro Repubblica federale di Germania;
c)
se l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, debba invece essere interpretato nel senso che la nozione per cui «rispondano all'obiettivo del[la] pertinente normativa unionale» include anche le misure adottate dallo Stato membro che si limitino a favorire gli obiettivi posti dalla normativa dell'Unione ivi citata.
2)
Se l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, debba invece essere interpretato nel senso che esso osta a misure di uno Stato membro applicabili alle acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione, che siano necessarie ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (3).
3)
Nel caso in cui alle questioni sub 1) e sub 2) debba rispondersi in senso negativo, cumulativamente o alternativamente:
se la competenza esclusiva dell'Unione europea nel settore della conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea osti all'adozione delle summenzionate misure da parte dello Stato membro.
(1) GU L 354, pag. 22.
(2) GU L 206, pag. 7.
(3) GU L 143, pag. 56.