3.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 104/32
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 27 dicembre 2016 — Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV/Tetsuji Shimizu
(Causa C-684/16)
(2017/C 104/46)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV
Resistente: Tetsuji Shimizu
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (direttiva 2003/88/CE (1)) o l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostino a una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 7 del Bundesurlaubsgesetz (legge tedesca in materia di ferie; «BUrlG») che, nel disciplinare le modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali, prevede che il lavoratore debba farne richiesta indicando le proprie preferenze quanto alla collocazione temporale delle stesse affinché il relativo diritto non si estingua — senza riconoscimento di alcuna indennità sostitutiva — al termine del periodo di riferimento, non ponendo a carico del datore di lavoro l’onere di fissare, unilateralmente e in maniera vincolante per il lavoratore, la collocazione temporale delle ferie nel periodo di riferimento.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
Se lo stesso principio valga nel caso di rapporto di lavoro tra soggetti privati.
(1) GU L 299, pag. 9.