ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
2 giugno 2016 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Diritti fondamentali — Rispetto del diritto di proprietà — Regime speciale di successione per quanto riguarda le aziende agricole — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Ambito di applicazione — Attuazione del diritto dell’Unione — Insussistenza — Fatti oggetto del procedimento principale precedenti alla data di adesione dello Stato membro interessato all’Unione europea — Manifesta incompetenza della Corte»
Nella causa C‑50/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy w Koninie (tribunale distrettuale di Konin, Polonia), con decisione del 12 gennaio 2016, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2016, nel procedimento promosso da
Halina Grodecka
con l’intervento di:
Józef Konieczka e altri,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, A. Borg Barthet e M. Berger (relatore), giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione adottata, sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2 e 8 TFUE, dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo, rispettivamente: il «protocollo n. 1» e la «CEDU»), dell’articolo 14 della CEDU, nonché dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dalla sig.ra Halina Grodecka, relativo a una domanda di dichiarazione di successione, a seguito del decesso del sig. Kazimierz Konieczka, avvenuto il 10 ottobre 2000.
Contesto normativo
3
Gli articoli 1058 e seguenti del Kodeks cywilny (codice civile), nella sua versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, prevedevano un regime speciale per la devoluzione ereditaria, prevista per legge, delle aziende agricole aventi superficie superiore a 1 ettaro. Infatti, l’articolo 1059 del codice civile disponeva, in sostanza, che solo gli eredi che, alla data di apertura della successione, lavoravano nel settore della produzione agricola o avevano, in particolare, una formazione professionale per esercitare un’attività di produzione agricola ereditavano per legge l’azienda agricola, restando esclusi gli eredi che non soddisfacevano tali condizioni. L’articolo 1064 di tale codice prevedeva che la definizione, in particolare, della formazione professionale considerata idonea all’esercizio di un’attività agricola, che consentiva di ereditare un’azienda agricola, fosse stabilita con regolamento del Consiglio dei ministri.
4
Ai sensi dell’articolo 1063 del codice civile, l’azienda agricola era trasmessa agli eredi, in forza dei principi generali, solo nel caso in cui né il coniuge del de cuius né alcuno dei genitori chiamati alla successione per legge soddisfacessero le condizioni previste per ereditare un’azienda siffatta.
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Infine, l’articolo 925 del codice civile dispone che la massa ereditaria si trasmette all’erede alla data del decesso del de cuius.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
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La controversia pendente dinanzi al Sąd Rejonowy w Koninie (tribunale distrettuale di Konin, Polonia) riguarda una domanda di dichiarazione di successione presentata dalla sig.ra Grodecka a seguito del decesso del sig. Konieczka, avvenuto il 10 ottobre 2000. La massa ereditaria è composta, segnatamente, da un’azienda agricola di oltre 1 ettaro.
7
Dalla decisione di rinvio risulta che il procedimento per la dichiarazione di successione, sulla base delle disposizioni applicabili ai fatti di cui al procedimento principale, mira ad accertare, segnatamente, la natura di azienda agricola della massa ereditaria o di una parte di tale massa nonché l’erede o gli eredi. Il requisito secondo il quale tale natura deve essere accertata riguarderebbe solo le successioni la cui apertura, come nel caso di specie, sia anteriore al 14 febbraio 2001, data in cui è stata pubblicata una sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia), del 31 gennaio 2001, la quale ha dichiarato incostituzionali le disposizioni che disciplinano il regime speciale in esame, in seguito abrogate.
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Il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo alla conformità delle suddette disposizioni al protocollo n. 1 e all’articolo 17, paragrafo 1, della Carta. Infatti, tali disposizioni, stabilendo limiti sostanziali ai principi alla base della successione, relativi all’azienda agricola, priverebbero gli eredi di un’eredità cui avrebbero diritto. Pertanto, un erede che non possiede le qualifiche necessarie a consentirgli di ereditare un’azienda agricola sarebbe, di fatto, espropriato dallo stato polacco di tale parte del patrimonio del de cuius.
9
Inoltre, secondo il giudice del rinvio, le disposizioni di cui trattasi nel procedimento principale potrebbero essere contrarie all’articolo 14 della CEDU e all’articolo 8 TFUE, dal momento che si pone la questione se sia giustificato il fatto di stabilire una distinzione tra gli eredi chiamati alla successione sulla base dei criteri sostanziali previsti dalla normativa nazionale interessata.
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In siffatte circostanze, il Sąd Rejonowy w Koninie (tribunale distrettuale di Konin) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 2 e 8 TFUE, l’articolo 1 del protocollo n. 1, l’articolo 14 della CEDU e l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, che sanciscono i principi del primato del diritto, di uguaglianza, di non discriminazione e di tutela della proprietà, debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali che limitano la devoluzione ereditaria di aziende agricole qualora l’erede, di nazionalità polacca o cittadino straniero, non soddisfi taluni criteri sostanziali previsti per legge e specificati in un atto esecutivo».
Sulla competenza della Corte
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Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a disposizioni nazionali che limitano la devoluzione ereditaria di un’azienda agricola qualora l’erede non soddisfi taluni criteri sostanziali relativi alla sua capacità di gestire un’azienda siffatta.
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In forza dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando la Corte e' manifestamente incompetente a conoscere di una causa, essa, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
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Tale disposizione va applicata nella presente causa.
14
Infatti, in primo luogo, va ricordato che la Corte è competente a interpretare il diritto dell’Unione, per quanto attiene alla sua applicazione in un nuovo Stato membro, soltanto a decorrere dalla data di adesione di quest’ultimo all’Unione europea (v., in tal senso, sentenze del 15 giugno 1999, Andersson e Wåkerås-Andersson, C‑321/97, EU:C:1999:307, punto 31; del 10 gennaio 2006, Ynos, C‑302/04, EU:C:2006:9, punto 36, nonché ordinanza del 5 novembre 2014, VG Vodoopskrba, C‑254/14, non pubblicata, EU:C:2014:2354, punto 10).
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Orbene, dalla decisione di rinvio emerge che i fatti di cui al procedimento principale sono anteriori alla data di adesione della Repubblica di Polonia all’Unione, ossia il 1o maggio 2004. Infatti, il de cuius, la cui successione è oggetto della controversia principale, è deceduto il 10 ottobre 2000. In forza dell’articolo 925 del codice civile, la trasmissione della massa ereditaria all’erede è divenuta efficace in quest’ultima data.
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In secondo luogo, per quanto concerne in particolare l’interpretazione richiesta degli articoli 2 e 8 TFUE e dell’articolo 17 della Carta, risulta dall’articolo 51, paragrafo 1, della Carta che le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. L’articolo 6, paragrafo 1, TUE, e l’articolo 51, paragrafo 2, della Carta, precisano che le disposizioni di quest’ultima non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati.
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Orbene, il procedimento principale riguarda una domanda di dichiarazione di successione sulla base di disposizioni sostanziali e procedurali di diritto polacco, e nessun elemento della decisione di rinvio consente di ritenere che tali disposizioni diano attuazione al diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta né che esse riguardino un’«azione» dell’Unione, ai sensi dell’articolo 8 TFUE.
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Pertanto, la Corte non è competente a risolvere la questione pregiudiziale che le viene sottoposta in quanto essa riguarda l’interpretazione degli articoli 2 e 8 TFUE nonché dell’articolo 17 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Omalet, C‑245/09, EU:C:2010:808, punto 18, nonché ordinanza del 30 maggio 2013, Fierro e Marmorale, C‑106/13, non pubblicata, EU:C:2013:357, punti da 11 a 14 e giurisprudenza ivi citata).
19
Per quanto riguarda, infine, l’interpretazione richiesta dell’articolo 1 del protocollo n. 1 nonché dell’articolo 14 della CEDU, è in effetti vero che tali disposizioni coincidono, in parte, con l’articolo 17 della Carta, che sancisce la tutela del diritto di proprietà, nonché con l’articolo 21 della stessa, che contiene il divieto di discriminazioni. Tuttavia, come già osservato al punto 17 della presente ordinanza, la decisione di rinvio non contiene alcun elemento concreto che consenta di ritenere che l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale presenti una connessione con il diritto dell’Unione. In tali circostanze, la Corte non è competente per risolvere una domanda di pronuncia pregiudiziale (v., in tal senso, ordinanza del 1o marzo 2011, Chartry, C‑457/09, EU:C:2011:101, punti 25 e 26 e giurisprudenza ivi citata).
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Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rilevare, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, che quest’ultima è manifestamente incompetente per rispondere alla questione sollevata dal Sąd Rejonowy w Koninie (tribunale distrettuale di Konin).
Sulle spese
21
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente per rispondere alla questione sottoposta dal Sąd Rejonowy w Koninie (tribunale distrettuale di Konin, Polonia).
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il polacco.
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