ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
26 ottobre 2017 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Normativa nazionale che vieta la pubblicità per interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica non chirurgica»
Nella causa C‑356/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, strafzaken (tribunale di primo grado di lingua neerlandese di Bruxelles, sezione penale, Belgio), con decisione del 26 maggio 2016, pervenuta alla Corte il 27 giugno 2016, nel procedimento penale a carico di
Wamo BVBA,
Luc Cecile Jozef Van Mol,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby e M. Vilaras, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico della Wamo BVBA e del sig. Luc Cecile Jozef Van Mol, perseguiti per aver violato una normativa nazionale che vieta a qualsiasi persona fisica o giuridica di diffondere pubblicità per interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica non chirurgica.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
Il considerando 9 della direttiva 2005/29 così recita:
«La presente direttiva non pregiudica i ricorsi individuali proposti da soggetti che sono stati lesi da una pratica commerciale sleale. Non pregiudica neppure l’applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali relative (…) agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti (…). Gli Stati membri potranno in tal modo mantenere o introdurre limitazioni e divieti in materia di pratiche commerciali, motivati dalla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori nel loro territorio ovunque sia stabilito il professionista, ad esempio riguardo ad alcol, tabacchi o prodotti farmaceutici. (…)».
4
L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(…)
c)
“prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
d)
“pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori” (in seguito denominate “pratiche commerciali”): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
(…)».
5
L’articolo 3 di detta direttiva così dispone:
«1. La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.
(…)
3. La presente direttiva non pregiudica l’applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti.
(…)
8. La presente direttiva non pregiudica le eventuali condizioni relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici di condotta o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, volti a mantenere livelli elevati di integrità dei professionisti, che gli Stati membri possono, conformemente alla normativa comunitaria, imporre a questi ultimi.
(…)».
Diritto belga
6
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, della Wet tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen (legge che disciplina le qualifiche richieste per effettuare interventi di medicina estetica non chirurgica e di chirurgia estetica e che disciplina la pubblicità e l’informazione relativa a tali interventi), del 23 maggio 2013 (Belgisch Staatsblad, 2 luglio 2013, pag. 41511), come modificata dalla Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (legge recante disposizioni varie in materia di sanità), del 10 aprile 2014 (Belgisch Staatsblad, 30 aprile 2014, pag. 35442) (in prosieguo: la «legge del 23 maggio 2013»), per «pubblicità» si intende qualsiasi forma di comunicazione o iniziativa rivolta al pubblico, direttamente o indirettamente finalizzata a promuovere gli interventi di cui all’articolo 3 di detta legge, indipendentemente dal luogo, dal supporto o dalle tecniche a tal fine utilizzati, comprese trasmissioni di reality tv.
7
L’articolo 20/1 della legge del 23 maggio 2013, in combinato disposto con l’articolo 3 di quest’ultima, precisa che è vietato a qualsiasi persona fisica o giuridica diffondere pubblicità per interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica non chirurgica.
8
L’articolo 22/1 di tale legge prevede che una violazione del divieto di cui all’articolo 20/1 è punibile con una pena detentiva da 8 giorni a 6 mesi e con una sanzione pecuniaria da EUR 250 a EUR 5000 ovvero con una sola di tali pene, e precisa che il tribunale può, inoltre, disporre la pubblicazione della sentenza in tre giornali.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
9
Dalla decisione di rinvio risulta che, a seguito di una denuncia presentata dal Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (servizio federale per la sanità pubblica, la sicurezza della catena alimentare e l’ambiente, Belgio) al Procureur des Konings (procuratore del Re, Belgio), è stato avviato un procedimento penale nei confronti della Wamo, società che gestisce alcuni negozi di abbigliamento con la denominazione commerciale ZEB, nonché del sig. Van Mol, amministratore delegato della Mosa, società che amministra la Wamo, con la motivazione che, tra l’8 e il 13 giugno 2015, essi avrebbero diffuso pubblicità per interventi di chirurgia estetica, in violazione del diritto belga.
10
Il fascicolo penale contiene un opuscolo pubblicitario che promuove un concorso legato alla chirurgia estetica, che la ZEB avrebbe diffuso tra i propri clienti, nonché una copia della pagina web della Wamo, in cui figura un annuncio pubblicitario simile.
11
Dinanzi al giudice del rinvio, la Wamo e il sig. Van Mol sostengono, in particolare, che le disposizioni del diritto belga che vietano la diffusione della pubblicità relativa agli interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica non chirurgica sono contrarie alla direttiva 2005/29.
12
È in tale contesto che il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, strafzaken (tribunale di primo grado di lingua neerlandese di Bruxelles, sezione penale, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la direttiva [2005/29] debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una legge nazionale che impone ad ogni persona fisica o giuridica il divieto di diffondere pubblicità per interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica non chirurgica, come previsto all’articolo 20/1 della legge del [23 maggio 2013]».
Sulla questione pregiudiziale
13
Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
14
Tale disposizione va applicata nella presente causa.
15
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2005/29 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale tutela la sanità pubblica nonché la dignità e l’integrità delle professioni di chirurgo estetico e di medico estetico, vietando a qualsiasi persona fisica o giuridica di diffondere pubblicità per interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica non chirurgica.
16
Per rispondere alla questione sollevata, occorre anzitutto determinare se le pubblicità oggetto del divieto in questione nel procedimento principale costituiscano pratiche commerciali ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29 e siano pertanto soggette alle prescrizioni sancite da quest’ultima (v., per analogia, sentenza del 4 maggio 2017, Vanderborght, C‑339/15, EU:C:2017:335, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
17
A tale riguardo, occorre rilevare che l’articolo 2, lettera d), di tale direttiva definisce, impiegando una formulazione particolarmente estesa, la nozione di «pratiche commerciali» come «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori» (sentenze del 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, C‑540/08, EU:C:2010:660, punto 17, e del 4 maggio 2017, Vanderborght, C‑339/15, EU:C:2017:335, punto 23).
18
Inoltre, conformemente all’articolo 2, lettera c), di detta direttiva, la nozione di «prodotto» include, dal canto suo, qualsiasi bene o servizio.
19
Ne risulta che la pubblicità per interventi di chirurgia estetica, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, effettuata o mediante la diffusione di opuscoli pubblicitari o su Internet, costituisce una pratica commerciale, ai sensi della direttiva 2005/29.
20
Ciò premesso, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, quest’ultima non pregiudica l’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione o nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti.
21
Peraltro, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva in parola, essa non pregiudica i codici deontologici di condotta o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, volti a mantenere livelli elevati di integrità dei professionisti, che gli Stati membri possono, conformemente alla normativa dell’Unione, imporre a questi ultimi.
22
Da tali disposizioni risulta pertanto che la direttiva 2005/29 non ha l’effetto di rimettere in discussione le norme nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti o alle disposizioni specifiche che disciplinano le professioni regolamentate (sentenza del 4 maggio 2017, Vanderborght, C‑339/15, EU:C:2017:335, punto 28).
23
Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che la normativa nazionale di cui al procedimento principale, vale a dire l’articolo 20/1 della legge del 23 maggio 2013, tutela la sanità pubblica nonché la dignità e l’integrità delle professioni di chirurgo estetico e di medico estetico, cosicché essa rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafi 3 e 8, della direttiva 2005/29 (v., per analogia, sentenza del 4 maggio 2017, Vanderborght, C‑339/15, EU:C:2017:335, punto 29).
24
Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la direttiva 2005/29 dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale tutela la sanità pubblica nonché la dignità e l’integrità delle professioni di chirurgo estetico e di medico estetico, vietando a qualsiasi persona fisica o giuridica di diffondere pubblicità per interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica non chirurgica.
Sulle spese
25
Nei confronti delle parti del procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale tutela la sanità pubblica nonché la dignità e l’integrità delle professioni di chirurgo estetico e di medico estetico, vietando a qualsiasi persona fisica o giuridica di diffondere pubblicità per interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica non chirurgica.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.