Edizione provvisoria
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
9 febbraio 2017 (*)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2 – Accesso ai documenti – Documenti relativi ad un procedimento per inadempimento pendente nei confronti della Repubblica italiana – Diniego di accesso»
Nella causa C‑410/16 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 22 luglio 2016,
Syndial SpA – Attività Diversificate, con sede in San Donato Milanese (Italia), rappresentata da L. Acquarone e S. Grassi, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da E. Juhász (relatore), presidente di sezione, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con il suo ricorso, la Syndial SpA – Attività Diversificate chiede alla Corte:
– in via principale, di annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 25 maggio 2016, Syndial/Commissione (T‑581/15, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2016:337), e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
– in via subordinata, di annullare detta ordinanza e di dichiarare il
diritto della ricorrente di accedere ai documenti relativi al procedimento di eventuale inadempimento della Repubblica italiana rispetto ai propri obblighi di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), nonché alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU 1999, L 182, pag. 1);
– in ulteriore subordine, di annullare la medesima ordinanza e di dichiarare il diritto della ricorrente di accedere ai documenti relativi al citato procedimento di inadempimento indicati nella sua nota del 6 maggio 2015, e
– di condannare la Commissione europea alle spese.
2 A sostegno della sua impugnazione la ricorrente propone tre motivi. Con il suo primo motivo, censura il Tribunale per aver definito il giudizio con ordinanza e per non aver accolto la domanda di udienza di discussione proposta dalla ricorrente. Con il suo secondo e terzo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale è incorso in due errori di diritto violando rispettivamente le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, e quelle dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, sull’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
Sull’impugnazione
3 Ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
4 Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.
5 L’avvocato generale, il 1° dicembre 2016, ha assunto la seguente posizione:
«1. Propongo alla Corte di respingere il ricorso, in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato e di condannare la Syndial SpA – Attività Diversificate (in prosieguo: la “ricorrente”) alle spese, in conformità all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, per le seguenti ragioni.
2. A sostegno della sua impugnazione la ricorrente propone tre motivi.
Sul primo motivo
3. Con il suo primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver definito il giudizio con ordinanza senza valutare la domanda di udienza di discussione proposta dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale e, pertanto, di aver violato il suo diritto di difesa. Inoltre, la ricorrente sostiene che non sarebbe manifesto che il proprio ricorso dinanzi al Tribunale sia infondato in diritto e che possa quindi essere definito con ordinanza.
4. Si deve osservare che, in forza di una costante giurisprudenza della Corte, il Tribunale, in qualsiasi fase del procedimento, può decidere di trattare una causa con ordinanza motivata, in base all’articolo 126 del suo regolamento di procedura, quando ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa (v., in tal senso, ordinanza del 27 giugno 2012, Fuchshuber Agrarhandel/Commissione, C‑491/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:390, punti 57 e 58 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la Corte ha già dichiarato che lo svolgimento di un’udienza non costituisce affatto un diritto inderogabile dei ricorrenti (v., in tal senso, ordinanza del 24 maggio 2016, Actega Terra/EUIPO, C‑63/16 P, non pubblicata, EU:C:2016:348, punto 5 e giurisprudenza ivi citata).
5. Inoltre, il diniego di accesso, nel caso di specie, era relativo a una serie di documenti chiaramente circoscritti dalla loro comune appartenenza a un fascicolo afferente ad una procedura di infrazione in corso (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth/Commissione, C‑612/13 P, EU:C:2015:486, punto 78). Peraltro, il Tribunale ha esposto, ai punti da 27 a 48 dell’ordinanza impugnata, le ragioni per cui esso ha rigettato il primo motivo di ricorso della ricorrente in quanto manifestamente infondato, in particolare in ragione dell’assenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti (v., in particolare, sentenze del 28 giugno 2012, Commissione/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, punto 146; del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/Commissione, C‑514/11 P e C‑605/11 P, EU:C:2013:738, punti 80 e 93 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 luglio 2015, ClientEarth/Commissione, C‑612/13 P, EU:C:2015:486, punto 93).
6. Risulta da quanto precede che il primo motivo è manifestamente infondato e dev’essere pertanto respinto.
Sul secondo motivo
7. Con il suo secondo motivo, la ricorrente contesta la valutazione del Tribunale relativa all’applicazione dell’eccezione al principio di accesso ai documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, e la constatazione da parte del Tribunale dell’assenza di un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione dei documenti richiesti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, ultima parte della frase, di detto regolamento.
8. A tal proposito, la ricorrente fa valere, in sostanza, che erroneamente il Tribunale non ha riconosciuto la sussistenza di un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione dei documenti di cui trattasi.
9. Si deve ricordare la costante giurisprudenza della Corte, ai sensi della quale dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti di causa ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto. La Corte non è pertanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Salvo il caso di snaturamento di tali elementi, detta valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2013, Consiglio/Access Info Europe, C‑280/11 P, EU:C:2013:671, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).
10. Nel caso di specie, il Tribunale, ai punti da 39 a 45 dell’ordinanza impugnata, ha ricordato che un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione di documenti coperti da una presunzione di non divulgazione non può fondarsi né sull’interesse a verificare, in virtù del principio di trasparenza, che la Commissione disponga degli elementi necessari per assumere la propria decisione e, se del caso, ad integrare tali elementi, né sull’interesse individuale a consultare documenti che potrebbero risultare necessari nell’ambito di una controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali, né, ancora, su considerazioni generiche relative alla tutela dell’ambiente e alla buona gestione delle risorse destinate a tal fine. In base a detti principi, il Tribunale si è limitato a constatare che, nel caso di specie, gli argomenti e gli elementi di prova proposti dalla ricorrente erano insufficienti a configurare la sussistenza di un siffatto interesse pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.
11. Gli argomenti sviluppati dalla ricorrente avverso l’ordinanza impugnata, in particolare quelli relativi alle circostanze concrete tali da fondare la sussistenza di un asserito interesse pubblico prevalente, sono già stati proposti dinanzi al Tribunale e mirano a rimettere in questione la valutazione degli elementi di fatto operata da quest’ultimo, senza che la ricorrente invochi la sussistenza di un qualsivoglia snaturamento.
12. Questo motivo deve essere quindi disatteso perché manifestamente irricevibile.
Sul terzo motivo
13. Con il suo terzo motivo, la ricorrente contesta l’interpretazione data dal Tribunale, ai punti da 52 a 54 dell’ordinanza impugnata, all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, relativo al diritto di accesso parziale, in base alla quale esso ha confermato la decisione della Commissione di non accordare alla ricorrente l’accesso a taluni documenti relativi alla procedura d’infrazione, quali l’elenco dei documenti forniti alla Commissione dalla Repubblica italiana, il parere complementare della Commissione del 26 marzo 2015 e la denuncia che ha dato luogo alla procedura d’infrazione. Fa inoltre valere che il punto 54 dell’ordinanza impugnata contiene una contraddittorietà nella motivazione, in quanto, in tale punto, il Tribunale, dopo aver rilevato che la Commissione aveva legittimamente applicato la presunzione generale di non divulgazione dei documenti richiesti, ha contestato alla ricorrente di non aver fornito la prova che talune parti di detti documenti non erano coperte dalla presunzione.
14. Per le medesime ragioni invocate ai paragrafi da 9 a 11 della presente proposta, un simile motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile. Infatti, con detto motivo, la ricorrente contesta la valutazione degli elementi di fatto e di prova da parte del Tribunale, senza invocare un qualsivoglia snaturamento commesso da quest’ultimo.
15. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, le motivazioni contenute al punto 54 dell’ordinanza impugnata non contengono alcuna contraddittorietà, dal momento che il Tribunale si è limitato a constatare che la ricorrente non aveva prodotto la prova che talune parti dei documenti di cui alla richiesta non fossero coperte dalla presunzione o che sussistesse un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di talune parti di detti documenti.
16. Si deve di conseguenza respingere il presente motivo, in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato».
6 Per quanto concerne il primo motivo, si devono accogliere le motivazioni di cui ai paragrafi da 3 a 6 della proposta dell’avvocato generale e constatare che, per le ragioni esposte ai paragrafi 4 e 5 di tale proposta, il Tribunale ha correttamente deciso di applicare l’articolo 126 del suo regolamento di procedura e occorre aggiungere che, nei limiti in cui, con il suo primo motivo, la ricorrente contesta la fondatezza del ragionamento del Tribunale, in base al quale quest’ultimo ha dichiarato che il suo ricorso era manifestamente infondato, tale censura si confonde con il suo secondo e terzo motivo.
7 Per quanto riguarda il secondo motivo, si devono accogliere gli argomenti sviluppati ai paragrafi 7, 8 e 10 della proposta dell’avvocato generale e aggiungere le seguenti motivazioni.
8 Correttamente il Tribunale ha statuito, basandosi legittimamente sulla giurisprudenza citata ai punti 39 e 45 dell’ordinanza impugnata, che considerazioni generali quali la tutela dell’ambiente, la buona gestione delle risorse o il principio di trasparenza non possono giustificare la constatazione dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.
9 Parimenti, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel constatare, in risposta agli argomenti che la ricorrente ha tratto dal principio di buona amministrazione, che spetta alla sola Commissione verificare se essa dispone degli elementi necessari per completare una procedura d’infrazione contro uno Stato membro e che soggetti terzi non dispongono di un diritto ad integrare tali elementi.
10 Per quanto concerne l’argomento proposto in primo grado, secondo cui i documenti richiesti potrebbero risultare necessari alla difesa della ricorrente nell’ambito di un ricorso diretto contro la stessa dinanzi ai giudici nazionali, il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza della Corte, citata al punto 43 dell’ordinanza impugnata, secondo cui il diritto di accesso del pubblico in generale ai documenti, previsto dal regolamento n. 1049/2001, non si propone di stabilire norme dirette a tutelare l’interesse specifico alla consultazione di uno di questi documenti che un qualsiasi soggetto possa avere e che l’interesse individuale che può invocare un soggetto che ne fa richiesta ad accedere a un documento che lo riguardi personalmente non può essere preso in considerazione nell’ambito della valutazione della sussistenza di un interesse pubblico prevalente.
11 Anche per quanto attiene all’argomento vertente sul mancato rispetto del principio del contraddittorio e del principio di equità, in quanto la procedura d’infrazione era stata asseritamente avviata a fronte di una denuncia presentata da un terzo, il Tribunale, senza incorrere in errori di diritto nell’ordinanza impugnata, si è fondato sulla giurisprudenza dell’Unione, citata al punto 42 di tale ordinanza, secondo cui i singoli soggetti, da un lato, non possono far valere i diritti di difesa, non essendo parte nei procedimenti per inadempimento e, dall’altro lato, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, non godono di diritti procedurali che consentano loro di pretendere che la Commissione li ascolti.
12 Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale non ha istituito una presunzione assoluta di riservatezza dei documenti relativi ad un procedimento di inadempimento. Al contrario, dopo aver richiamato, ai punti da 36 a 38 dell’ordinanza impugnata, i principi applicabili in materia, il Tribunale, senza incorrere in errori di diritto, ha constatato, al punto 46 della citata ordinanza, che «la ricorrente non [aveva] dimostrato l’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti in questione».
13 Tenuto conto degli argomenti sviluppati dall’avvocato generale e contenuti ai paragrafi 7, 8 e 10 della sua proposta e delle motivazioni enunciate ai punti da 8 a 12 della presente ordinanza, si deve rigettare il secondo motivo in quanto manifestamente infondato.
14 Per quanto concerne il terzo motivo, si devono accogliere gli argomenti sviluppati dall’avvocato generale e contenuti al paragrafo 13 della sua proposta, aggiungendo le seguenti considerazioni.
15 Si deve constatare che il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza secondo cui i documenti coperti da una presunzione generale di riservatezza sono sottratti all’obbligo di una divulgazione integrale o parziale, a meno che tale presunzione sia superata. Il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non fosse riuscita a superare detta presunzione. Ne consegue che il punto 54 dell’ordinanza impugnata non è viziato da alcuna contraddittorietà nella motivazione.
16 Tenuto conto delle considerazioni dell’avvocato generale enunciate al paragrafo 13 della sua proposta e di quelle contenute nel punto 15 della presente ordinanza, si deve rigettare il terzo motivo in quanto manifestamente infondato.
17 Da tutto quanto precede deriva che il ricorso dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sulle spese
18 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa. Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alla convenuta e, quindi, prima che questa abbia sostenuto spese, si deve disporre che la ricorrente si faccia carico delle proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Syndial SpA – Attività Diversificate sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 9 febbraio 2017
Il cancelliere
Il presidente della Sesta Sezione
A. Calot Escobar
E. Juhász
* Lingua processuale: l’italiano.
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