ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
13 dicembre 2016 (*)
«Ricorso per risarcimento danni proposto da una persona fisica contro uno Stato membro – Manifesta incompetenza della Corte»
Nella causa C‑469/16,
avente ad oggetto il ricorso, proposto il 27 luglio 2016,
Mauro Infante, rappresentato da M. Iervolino, avvocato,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana,
convenuta,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da M. Berger, presidente di sezione, E. Levits (relatore) e F. Biltgen, giudici,
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con il suo atto introduttivo il sig. Mauro Infante chiede alla Corte che condanni la Repubblica italiana per l’incompleto e tardivo recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU 1975, L 167, pag. 1), come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (GU 1982, L 43, pag. 21), e della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU 1975, L 167, pag. 14), come modificata dalla direttiva 82/76.
2 Il ricorrente allega che la Repubblica italiana, non avendo adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione europea, gli ha causato danni per un importo complessivo pari, a suo avviso, a EUR 200 000. Infatti, a norma delle direttive citate al punto 1 della presente ordinanza, egli avrebbe avuto diritto, negli anni compresi tra il 1995 e il 1999, durante i quali conseguiva la propria specializzazione in chirurgia maxillo-facciale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia), a una borsa di studio o a una remunerazione. Nondimeno, nessuno di tali vantaggi gli è stato concesso, sicché la Repubblica italiana dovrebbe essere condannata a corrispondergli non soltanto l’importo dovuto per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione (ossia EUR 80 000), ma altresì un importo identico a titolo di risarcimento dei danni subìti per il tardivo e incompleto recepimento delle medesime direttive, nonché un’ulteriore somma per la «perdita di chance».
3 Conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
4 Nella fattispecie, si deve constatare subito che il ricorso proposto dal sig. Infante contro la Repubblica italiana, inteso alla condanna di quest’ultima a risarcirlo dei danni che avrebbe subìto dal tardivo e incompleto recepimento delle succitate direttive, esula dalla competenza della Corte.
5 Invero, nessuna disposizione dei Trattati dà competenza alla Corte a conoscere di un atto introduttivo proposto da una persona fisica o giuridica contro uno Stato membro e diretto a ottenere la dichiarazione dell’inadempimento da parte di quest’ultimo agli obblighi che gli derivano dal diritto dell’Unione (ordinanza del 10 marzo 2011, Transportes y Excavaciones J. Asensi/Spagna, C‑540/10, non pubblicata, EU:C:2011:145, punto 5).
6 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Corte è manifestamente incompetente a conoscere del presente atto introduttivo, che non occorre pertanto notificare alla convenuta.
Sulle spese
7 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa. Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza è adottata senza notifica dell’atto introduttivo alla convenuta e, quindi, prima che quest’ultima abbia potuto sostenere spese, si deve disporre che il sig. Infante si faccia carico delle proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:
1) La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a conoscere del presente atto introduttivo.
2) Il sig. Mauro Infante sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 13 dicembre 2016
Il cancelliere
Il presidente della Decima Sezione
A. Calot Escobar
M. Berger
* Lingua processuale: l’italiano.