12.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 408/46
Sentenza del Tribunale 25 settembre 2018 — GABO:mi / Commissione
(Causa T-10/16) (1)
((«Clausola compromissoria - Sesto e settimo programma quadro per operazioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2002-2006 e 2007/2013) - Lettere che chiedono il rimborso di una parte delle sovvenzioni concesse - Nota di addebito - Compensazione di crediti - Adattamento del ricorso - Ricevibilità - Ammissibilità delle spese - Fondi detenuti fiduciariamente - Dovere di iscrivere i costi nei conti del contraente - Conformità alle regole contabili utilizzate nello Stato in cui il contraente è stabilito - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Buon governo - Trasparenza - Diritto di essere sentiti - Proporzionalità»))
(2018/C 408/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: M. Ahlhaus e C. Mayer, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Delaude, S. Lejeune e M. Siekierzyńska, successivamente S. Delaude e M. Siekierzyńska, agenti)
Oggetto
Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e intesa a ottenere la constatazione dell’inesistenza di un credito menzionato in due lettere di informazione datate 2 dicembre 2015 e in una nota di addebito datata 2 dicembre 2015 vertenti su un credito di EUR 1 770 417,29 e, dall’altro lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa ad ottenere l’annullamento di decisioni di compensazione contenute in sette lettere datate 16 e 21 dicembre 2015, 14 gennaio, 26 aprile e 3 maggio 2016 volte a compensare ciascun pagamento interessato dal supposto debito della ricorrente, nonché delle note di addebito e delle lettere di informazione suddette.
Dispositivo
1)
Il credito della Commissione europea nei confronti della GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG menzionato nella nota di addebito n. 3241514917 del 2 dicembre 2015 e nelle due lettere d’informazione datate 2 dicembre 2015 è privo di fondamento per quanto riguarda le spese dichiarate relative al «budget generale dei viaggi o delle riunioni», nonché le indennità forfettaria correlate.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 111 del 29.3.2016.
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