29.1.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 32/22
Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2017 — Coca-Cola / EUIPO — Mitico (Master)
(Causa T-61/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Master - Marchi dell’Unione europea figurativi anteriori Coca-Cola e nazionale figurativo anteriore C - Impedimenti relativi alla registrazione - Profitto tratto indebitamente dalla notorietà dei marchi anteriori - Elementi di prova relativi all’uso commerciale, al di fuori dell’Unione, di un segno che comprende il marchio richiesto - Deduzioni logiche - Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore - Articolo 8, paragrafo 5, e articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 5, e articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001»])
(2018/C 032/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: The Coca-Cola Company (Atlanta, Georgia, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, D. Stone e A. Dykes, solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damasco, Siria) (rappresentante: A.-E. Malami, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2015 (procedimento R 1251/2015-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la The Coca — Cola Company e la Mitico.
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 dicembre 2015 (procedimento R 1251/2015-4) è annullata.
2)
L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla The Coca-Cola Company, anche dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.
3)
La Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 111 del 29.3.2016.