21.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 277/38
Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2017 — E-Control/ACER
(Causa T-63/16) (1)
((«Energia - Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica - Decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero - Compatibilità con il regolamento (CE) n. 714/2009 - Parere dell’ACER - Nozione di decisione impugnabile dinanzi all’ACER - Articolo 19 del regolamento (CE) n. 713/2009 - Decisione della commissione di ricorso dell’ACER che respinge l’impugnazione in quanto irricevibile - Errore di diritto - Obbligo di motivazione»))
(2017/C 277/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Vienna, Austria) (rappresentante: F. Schuhmacher, avvocato)
Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) (rappresentante: E Tremmel, agente)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller e J. Vláčil, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente) e Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (Konstancin-Jeziorna, Polonia) (rappresentanti: inizialmente M. Motylewski e A. Kulińska, poi H. Napieła e K. Figurska, avvocati)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione A-001-2015 della commissione di ricorso dell’ACER, del 16 dicembre 2015, che respinge un ricorso proposto avverso il parere n. 09/2015 dell’ACER, del 23 settembre 2015, sulla conformità delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero nella regione dell’Europa centrale e orientale al regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15) e agli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra i sistemi nazionali di cui all’allegato I del medesimo regolamento.
Dispositivo
1)
Il ricorso é respinto.
2)
L’Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) sopporterà le proprie spese nonché quelle dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER).
3)
La Repubblica ceca, la Repubblica di Polonia, la Repubblica d’Austria e la Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. sopporteranno ciascuna le proprie spese.
(1) GU C 156 del 2.5.2016.