4.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 82/40
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Ryanair e Airport Marketing Services / Commissione
(Causa T-77/16) (1)
((«Aiuti di Stato - Accordi conclusi con la compagnia aerea Ryanair e con la sua controllata Airport Marketing Services - Servizi aeroportuali - Servizi di marketing - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero - Nozione di aiuto di Stato - Vantaggio - Criterio dell’investitore privato - Recupero - Selettività»))
(2019/C 82/45)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Ryanair DAC, già Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda), Airport Marketing Services Ltd (Dublino) (rappresentanti: G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati, e B. Byrne, solicitor)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, L. Flynn e S. Noë, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: inizialmente D. Pelše, J. Treijs-Gigulis e I. Kalniņš, successivamente I. Kucina, agenti); e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e S. Petrova, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione (UE) 2016/152 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.27339 (12/C) (ex 11/NN), al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Zweibrücken e delle compagnie che utilizzano l'aeroporto (GU 2016, L 34, pag. 68).
Dispositivo
1)
L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2016/152 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.27339 (12/C) (ex 11/NN), al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Zweibrücken e delle compagnie che utilizzano l'aeroporto, nonché gli articoli 3, 4 e 5 di tale decisione sono annullati nei limiti in cui riguardano la Ryanair DAC e la Airport Marketing Services Ltd.
2)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché le spese sostenute dalla Ryanair e dalla Airport Marketing Services.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.
4)
La Repubblica di Lettonia sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 165 del 10.5.2016.
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