23.4.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 142/42
Sentenza del Tribunale del 1o marzo 2018 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Posizione di due strisce parallele su una scarpa)
(Causa T-85/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea consistente in due strisce parallele su una scarpa - Marchio figurativo anteriore dell’Unione europea raffigurante tre strisce parallele su una scarpa - Impedimento relativo alla registrazione - Pregiudizio alla notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 142/54)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio) (rappresentante: J. Løje, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošiūtė, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: adidas AG (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: I. Fowler e I. Junkar, solicitors)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 novembre 2015 (procedimento R 3106/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra l’adidas e la Shoe Branding Europe.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Shoe Branding Europe BVBA è condannata alle spese.
(1) GU C 136 del 18.4.2016.
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