6.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 374/31
Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2017 — Eurofast/Commissione
(Causa T-87/16) (1)
((«Contributo finanziario - Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - Convenzione ASSET - Decisione, a seguito di un audit finanziario, di recuperare mediante compensazione determinate somme versate - Ricorso di annullamento - Legittimo affidamento - Clausola compromissoria - Termine per trasmettere la relazione di audit - Principio del contraddittorio - Ammissibilità dei costi - Responsabilità contrattuale»))
(2017/C 374/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Eurofast SARL (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Pappas, agente)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà, S. Delaude e S. Lejeune, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione, del 17 dicembre 2015, di procedere al recupero mediante compensazione, in applicazione delle conclusioni di un audit finanziario, di determinate somme avanzate alla ricorrente in esecuzione della convenzione di sovvenzione n. 211625 per la realizzazione del progetto ASSET, concluso nell’ambito del Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta alla constatazione dell’inesistenza di detto credito, a che i costi sostenuti in esecuzione della convenzione di sovvenzione n. 211625 per la realizzazione del progetto ASSET siano dichiarati ammissibili e a che la Commissione confermi la legittimità del finanziamento concesso, a che sia ingiunto alla Commissione di pagare una somma in esecuzione della convenzione di sovvenzione n. 607049 per la realizzazione del progetto EKSISTENZ e a che quest’ultima sia condannata a pagare un indennizzo contrattuale.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Eurofast SARL è condannata a versare alla Commissione europea una somma di EUR 78 380,28, corrispondente al rimborso del contributo finanziario di cui essa ha beneficiato a titolo della convenzione di sovvenzione n. 211625 per la realizzazione del progetto «Aeronautic Study on Seamless Transport», maggiorata degli interessi di mora del 3,55 % a far data dal 13 gennaio 2015, al netto dell’importo compensato, ossia EUR 69 923,68 alla data del 17 dicembre 2015.
3)
La Eurofast sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, comprese quelle afferenti al procedimento sommario.
(1) GU C 136 del 18.4.2016.