19.6.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 195/23
Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2017 — Kasztantowicz/EUIPO — Gbb Group (GEOTEK)
(Causa T-97/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo GEOTEK - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Regola 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 - Prova dell’uso effettivo del marchio - Tardività - Regola 61, paragrafi 2 e 3, e regola 65, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 - Notifica del termine effettuata al titolare tramite fax - Assenza di circostanze tali da rimettere in questione il rapporto di trasmissione fornito dall’EUIPO - Articolo 78 del regolamento n. 207/2009 - Regola 57 del regolamento n. 2868/95 - Domanda di assunzione di testimoni - Margine di discrezionalità dell’EUIPO»])
(2017/C 195/32)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Martin Kasztantowicz (Berlino, Germania) (rappresentante: R. Ronneburger, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf et A. Söder, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Gbb Group Ltd (Letchworth, Regno Unito)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 dicembre 2015 (procedimento R 3025/2014-5), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Gbb Group e il sig. Kasztantowicz.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. Martin Kasztantowicz è condannato alle spese.
(1) GU C 145 del 25.4.2016.