10.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 221/20
Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 — Airhole Facemasks/EUIPO — sindustrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT)
(Causa T-107/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Potere di riforma»])
(2017/C 221/25)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Airhole Facemasks, Inc. (Vancouver, Canada) (rappresentanti: S. Barker, solicitor, e A. Michaels, barrister)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)
Controinteressat dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: sindustrysurf, SL (Trapagaran, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 gennaio 2016 (procedimento R 2547/2014-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Airhole Facemasks e la sindustrysurf.
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 gennaio 2016 (procedimento R 2547/2014-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Airhole Facemasks, Inc. e la sindustrysurf, SL, è annullata e riformata nel senso che è respinto il ricorso proposto dinanzi all’EUIPO dalla sindustrysurf avverso la decisione della divisione di annullamento del 30 luglio 2014.
2)
La Airhole Facemasks e l’EUIPO sopporteranno ciascuno le proprie spese sostenute dinanzi al Tribunale.
3)
La sindustrysurf è condannata alle spese sostenute dalla Airhole Facemasks dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.
4)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
(1) GU C 175 del 17.5.2016.