29.1.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 32/26
Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2017 — Léon Van Parys / Commissione
(Causa T-125/16) (1)
((«Unione doganale - Importazioni di banane provenienti dall’Ecuador - Recupero di dazi all’importazione - Domanda di sgravio di dazi all’importazione - Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore - Termine ragionevole»))
(2018/C 032/34)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Firma Léon Van Parys NV (Anvers, Belgio) (rappresentanti: P. Vlaemminck, B. Van Vooren, R. Verbeke e J. Auwerx, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: A. Caeiros, B. R. Killmann e E. Manhaeve, agenti)
Oggetto
Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e tendente all’annullamento della decisione della Commissione C(2016) 95 final, del 20 gennaio 2016, che stabilisce che la contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione è giustificata e che lo sgravio dei dazi è giustificato nei riguardi di un debitore, ma che è giustificato per una parte nei riguardi di un altro debitore in un caso particolare e non è giustificato per un’altra parte nei riguardi di questo specifico debitore, e che modifica la decisione C(2010) 2858 definitivo della Commissione, del 6 maggio 2010, e, dall’altro lato, una domanda diretta a che venga dichiarato che l’articolo 909 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1), è pienamente applicabile nei confronti della ricorrente in seguito alla sentenza del 19 marzo 2013, Firma Van Parys/Commissione (T 324/10, EU:T:2013:136)
Dispositivo
1)
L’articolo 1, paragrafo 4, della decisione C(2016) 95 final della Commissione, del 20 gennaio 2016, che stabilisce che la contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione è giustificata e che lo sgravio dei dazi è giustificato nei riguardi di un debitore, ma che è giustificato per una parte nei riguardi di un altro debitore in un caso particolare e non è giustificato per un’altra parte nei riguardi di questo specifico debitore, e che modifica la decisione C(2010) 2858 definitivo della Commissione, del 6 maggio 2010, è annullato.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Firma Léon Van Parys NV.
(1) GU C 175 del 17.5.2016.