20.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/22
Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2017 — Intesa Sanpaolo/EUIPO — Intesia Group Holding (INTESA)
(Causa T-143/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo INTESA - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento UE 2017/1001] - Mancato uso effettivo di un marchio»])
(2017/C 392/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: P. Pozzi e G. Ghisletti, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Intesia Group Holding GmbH (Böblingen, Germania) (rappresentanti: D. Jochim e R. Egerer, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 gennaio 2016 (procedimento R 632/2015-1), relativa a un procedimento di decadenza tra l’Intesa Sanpaolo e l’Intesia Group Holding.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Intesa Sanpaolo SpA è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute, nell’ambito del presente procedimento, dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dall’Intesia Group Holding GmbH.
(1) GU C 191 del 30.5.2016.