7.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 256/23
Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2017 — NC/Commissione
(Causa T-151/16) (1)
((«Sovvenzioni - Indagine dell’OLAF - Constatazione d’irregolarità - Decisione della Commissione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa - Esclusione dalle procedure d’appalto e dalla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione per un periodo di 18 mesi - Inserimento nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione - Applicazione nel tempo di diverse versioni del regolamento finanziario - Forme sostanziali - Applicazione retroattiva della legge repressiva più mite»))
(2017/C 256/25)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: NC (rappresentanti: inizialmente J. Killick, G. Forwood, barristers, C. Van Haute e A. Bernard, avvocati, successivamente J. Killick, G. Forwood, C. Van Haute e J. Jeram, solicitor)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Dintilhac e M. Clausen, successivamente F. Dintilhac e R. Lyal, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione della Commissione, del 28 gennaio 2016, che ha irrogato la sanzione amministrativa dell’esclusione della ricorrente dalle procedure di aggiudicazione di appalti e dalle sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea per un periodo di 18 mesi e che, di conseguenza, ha inserito la ricorrente nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione prevista all’articolo 108, paragrafo 1, regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1).
Dispositivo
1)
La decisione della Commissione, del 28 gennaio 2016, che ha irrogato la sanzione amministrativa dell’esclusione della NC dalle procedure di aggiudicazione di appalti e dalle sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea per un periodo di 18 mesi e che di conseguenza l’ha inserita nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione prevista all’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, è annullata.
2)
La Commissione europea è condannata alle spese.
(1) GU C 279 dell’1.8.2016.