27.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 402/24
Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2017 — NRJ Group / EUIPO — Sky International (SKY ENERGY)
(Causa T-184/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SKY ENERGY - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore NRJ - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 402/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: NRJ Group (Boileau, Francia) (rappresentante: M. Antoine-Lalance, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sky International AG (Zugo, Svizzera) (rappresentante: J. Barry, solicitor)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 febbraio 2016 (procedimento R 3137/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la NRJ Group e la Sky International.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La NRJ Group è condannata alle spese.
(1) GU C 232 del 27.6.2016.