Causa T-205/16: Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2018 — Lituania / Commissione («Fondo di coesione — Spese escluse dal finanziamento — Sostegno tecnico alla gestione del Fondo di coesione in Lituania — IVA — Articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 16/2003 — Riduzione del contributo finanziario»)
C2312018IT2110120180517IT0024211211
Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2018 — Lituania / Commissione
(Causa T-205/16) ( 1 )
«(«Fondo di coesione — Spese escluse dal finanziamento — Sostegno tecnico alla gestione del Fondo di coesione in Lituania — IVA — Articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 16/2003 — Riduzione del contributo finanziario»)»2018/C 231/24Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė e D. Stepanienė, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e J. Jokubauskaitė, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 969 final della Commissione, del 23 febbraio 2016, relativa alla riduzione dell’aiuto del Fondo di coesione a favore del progetto «Assistenza tecnica per la gestione del Fondo di coesione nella Repubblica di Lituania», nei limiti in cui essa dispone una riduzione dell’aiuto pari a EUR 137864,61 corrispondente a spese di IVA.
Dispositivo
1)
La decisione C(2016) 969 final della Commissione, del 23 febbraio 2016, relativa alla riduzione dell’aiuto del Fondo di coesione a favore del progetto «Assistenza tecnica per la gestione del Fondo di coesione nella Repubblica di Lituania», è annullata nei limiti in cui essa dispone una riduzione dell’aiuto pari a EUR 137864,61 corrispondente a spese di IVA.
2)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica di Lituania.
( 1 ) GU C 251 dell’11.7.2016.
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