6.5.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 155/37
Sentenza del Tribunale del 19 marzo 2019 — Inpost Paczkomaty e Inpost/Commissione
(Cause riunite T-282/16 e T-283/16) (1)
(«Aiuti di Stato - Settore postale - Compensazione del costo netto risultante dagli obblighi del servizio universale - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Proporzionalità - Diritto di proprietà - Libertà d’impresa»)
(2019/C 155/44)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente nella causa T-282/16: Inpost Paczkomaty sp. z o.o. (Cracovia, Polonia) (rappresentanti: inizialmente T. Proć, successivamente M. Doktór, avvocati)
Ricorrente nella causa T-283/16: Inpost S.A. (Cracovia, Polonia) (rappresentante: W. Knopkiewicz, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, K. Blanc e D. Recchia, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Oggetto
Domande fondate sull’articolo 263 TFUE e dirette all’annullamento della decisione C(2015) 8236 final della Commissione, del 26 novembre 2015, con la quale quest’ultima non ha sollevato obiezioni nei confronti della misura notificata dalle autorità polacche relativa all’aiuto concesso alla Poczta Polska sotto forma di compensazione del costo netto risultante dall’adempimento, da parte della medesima società, dei suoi obblighi di servizio postale universale per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.
Dispositivo
1)
I ricorsi sono respinti.
2)
L’Inpost Paczkomaty sp. z o.o. e l’Inpost S.A. sopporteranno ciascuna le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 270 del 25.7.2016.
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