6.5.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 155/38
Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2019 — Foshan Lihua Ceramic/Commissione
(Causa T-310/16) (1)
(«Dumping - Importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina - Articolo 11, paragrafi 4 e 5, e articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuti articolo 11, paragrafi 4 e 5, e articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036] - Diniego di riconoscimento dello status di nuovo produttore-esportatore ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 - Campionamento - Esame individuale - Riservatezza»)
(2019/C 155/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd (Foshan, Cina) (rappresentanti: B. Spinoit, D. Philippe e A. Wese, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Demeneix, M. França e T. Maxian Rusche, successivamente A. Demeneix, T. Maxian Rusche e N. Kuplewatzky, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Cerame-Unie AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: V. Akritidis, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2016) 2136 final della Commissione del 15 aprile 2016, che respinge una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori-esportatori in relazione al dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Cerame Unie AISBL sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 305 del 22.8.2016.
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