Causa T-325/16: Sentenza del Tribunale del 20 giugno 2018 — České dráhy / Commissione («Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione che ordina un accertamento — Proporzionalità — Assenza di arbitrarietà — Obbligo di motivazione — Indizi sufficientemente seri — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Diritto al rispetto della vita privata — Diritti della difesa»)
C2762018IT4010120180620IT0067401412
Sentenza del Tribunale del 20 giugno 2018 — České dráhy / Commissione
(Causa T-325/16) ( 1 )
«(«Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione che ordina un accertamento — Proporzionalità — Assenza di arbitrarietà — Obbligo di motivazione — Indizi sufficientemente seri — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Diritto al rispetto della vita privata — Diritti della difesa»)»2018/C 276/67Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: České dráhy a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: K. Muzikář, J. Kindl e V. Kuča, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, A. Biolan, G. Meessen, P. Němečková e M. Šimerdová, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 2417 final della Commissione, del 18 aprile 2016, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, indirizzata alla České dráhy nonché a tutte le società che la medesima controlla direttamente o indirettamente, ordinando alle stesse di sottoporsi ad un accertamento (causa AT.40156 — Falcon).
Dispositivo
1)
La decisione C(2016) 2417 final della Commissione, del 18 aprile 2016, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, indirizzata alla České dráhy, a.s. nonché a tutte le società che la medesima controlla direttamente o indirettamente, ordinando alle stesse di sottoporsi ad un accertamento (causa AT.40156 — Falcon), è annullata nella parte riguardante tratte diverse dalla tratta Praga-Ostrava e comportamenti diversi dalla presunta pratica di prezzi sottocosto.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
( 1 ) GU C 314 del 29.8.2016.
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