4.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 44/21
Sentenza del Tribunale del 5 dicembre 2018 — Bristol-Myers Squibb Pharma / Commissione e EMA
(Causa T-329/16) (1)
([«Medicinali per uso umano - Medicinali orfani - Decisione di revoca della qualifica di medicinale orfano dell’Elotuzumab - Decisione che dichiara che i criteri per la qualifica non erano più soddisfatti - Autorizzazione di immissione in commercio del medicinale per uso umano Empliciti (Elotuzumab) - Articolo 5, paragrafo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 141/2000 - Articolo 5, paragrafo 8, del regolamento n. 141/2000 - Obbligo di motivazione»])
(2019/C 44/25)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG (Uxbridge, Regno Unito) (rappresentanti: P. Bogaert e B. Van Vooren, avvocati, e B. Kelly, solicitor)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e K. Petersen, agenti) e Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: N. Rampal Olmedo, M. Tovar Gomis e T. Jabłoński e S. Drosos, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento di un atto della Commissione che cancella l’Elotuzumab dal registro comunitario dei medicinali orfani per uso umano o di un eventuale atto della Commissione o dell’EMA che stabilisce che l’Elotuzumab non soddisfaceva più i criteri per l’assegnazione della qualifica di medicinale orfano al momento dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Empliciti (Elotuzumab), in forza del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU 2000, L 18, pag. 1).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Commissione europea è condannata all’integralità delle spese.
(1) GU C 314 del 29.8.2016.
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