22.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 161/29
Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2017 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA
(Causa T-348/16) (1)
((«Clausola compromissoria - Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - Contratto Minatran - Costi finanziabili - Procedimento in contumacia»))
(2017/C 161/41)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Salonicco, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)
Convenuta: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) (rappresentanti: M. Pesquera Alonso e F. Sgritta, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e volta a far accertare che il credito che figura nella nota di addebito dell’ERCEA n. 3241606289, del 26 maggio 2016, per ottenere dalla ricorrente il rimborso di una parte del finanziamento ricevuto per il progetto Minatran, dell’importo di EUR 245 525,43, è infondato e che tale importo corrisponde a costi finanziabili.
Dispositivo
1)
Il credito che figura nella nota di addebito dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) n. 3241606289, del 26 maggio 2016, per ottenere dalla Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis il rimborso di una parte del finanziamento ricevuto per il progetto Minatran, dell’importo di EUR 245 525,43, è infondato e tale importo corrisponde a costi finanziabili.
2)
Il recupero parziale mediante compensazione, per un importo di EUR 132 192,12, del credito reclamato è contrario alla convenzione di sovvenzione n. 211166 conclusa il 18 agosto 2008 per l’esecuzione del progetto Minatran e al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
3)
L’ERCEA è condannata alle spese.
(1) GU C 296 del 16.8.2016.