21.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 277/41
Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2017 — Axel Springer/EUIPO — Stiftung Warentest (TestBild)
(Causa T-359/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TestBild - Marchi nazionali figurativi anteriori test - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra prodotti e servizi - Somiglianza tra segni - Carattere distintivo intrinseco - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 277/60)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Axel Springer SE (Berlino, Germania) (rappresentanti: K. Hamacher e G. Müllejans, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Stiftung Warentest (Berlino) (rappresentanti: inizialmente R. Mann, J. Smid, T. Branch, H. Nieland e A.-K. Kornrumpf, in seguito J. Smid, avvocati)
Oggetto
Ricorso presentato avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 maggio 2016 (procedimento R 555/2015-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Stiftung Warentest e la Axel Springer.
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 maggio 2016 (procedimento R 555/2015-4) è annullata, nella parte in cui ha riscontrato l’esistenza di un rischio di confusione per quanto riguarda «stampati, in particolare riviste comparative rivolte ai consumatori, informazioni per i consumatori, prospetti, cataloghi, libri, giornali e periodici; materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi)», di cui alla classe 16 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di merci e servizi per la registrazione di marchi del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 296 del 16.8.2016.