Causa T-362/16: Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2018 — Tillotts Pharma/EUIPO — Ferring (XENASA) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo XENASA — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore PENTASA — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]
C2682018IT3210120180619IT0038321321
Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2018 — Tillotts Pharma/EUIPO — Ferring (XENASA)
(Causa T-362/16) ( 1 )
«[«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo XENASA — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore PENTASA — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]»2018/C 268/38Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Tillotts Pharma AG (Rheinfelden, Svizzera) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ferring BV (Hoofddorp, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente I. Fowler, solicitor, e D. Slopek, avvocato, successivamente I. Fowler)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 aprile 2016 (procedimento R 3264/2014-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ferring e la Tillotts Pharma.
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 aprile 2016 (procedimento R 3264/2014-4) è annullata.
2)
L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Tillotts Pharma AG.
3)
La Ferring BV sopporterà le proprie spese.
( 1 ) GU C 314 del 29.8.2016.
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